Facendo seguito alla comunicazione del 30 giugno 2022 “Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI“, Banca d’Italia dichiara che le garanzie rilasciate dal Fondo PMI – ai sensi dell’art. 1, commi 55 e 55-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – non devono essere segnalate in Centrale dei rischi tra le garanzie ricevute fino al 31 dicembre 2023, in continuità con il regime previsto fino al 31 dicembre 2022.
In particolare si evidenzia che:
- il 28 ottobre la Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2023 le misure di cui al Temporary Crisis Framework;
- la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l’anno 2023), all’art. 1, co. 392 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall’art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021.
Per consultare la documentazione:
Precisazioni sulle segnalazioni CR - Fondo di Garanzia per PMI
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