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Pubblicato il 55o aggiornamento della Circolare 154 – Segnalazioni di Vigilanza: modifiche agli Schemi di rilevazione e ai termini di inoltro di talune segnalazioni

Banca d’Italia ha pubblicato il 55°aggiornamento della Circ. 154: Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi delle Segnalazioni Vigilanza.

Per le Banche sono state introdotte, ricodificate o ristrutturate alcune voci della Basi informative A1, A2, A3 e W. In particolare, la voce 58468 “Finanziamenti oltre il breve termine in euro a famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM (valore nominale)” dovrà ora essere trasmessa con la base informativa A1, anziché con la base A4 a frequenza trimestrale.

Per gli Intermediari finanziari, gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica le modifiche riguardano alcune voci della Sezione II – Altre informazioni della Base 3. Fra queste è importante osservare che le informazioni mensili sull’attività di servicing, precedentemente inviate con la base informativa “3” (Sezione II “Altre informazioni” sottosezione 2.7 “Cartolarizzazioni), dovranno ora essere trasmesse con la nuova base informativa “3S”.

Sono stati modificati i seguenti termini di inoltro delle segnalazioni:

  • le segnalazioni delle banche relative ai servizi di pagamento (sezione 2.3 “Servizi di pagamento”) dovranno essere anticipate e pervenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, con cadenza trimestrale;
  • le segnalazioni degli intermediari finanziari che svolgono attività di servicing (sezione 2.7 “Altre informazioni – Cartolarizzazioni” – voci mensili) dovranno pervenire entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
  • le segnalazioni dei fondi comuni di investimento chiusi riservati a investitori qualificati sono state allineate a quelle dei fondi comuni di investimento chiusi.

Le innovazioni segnaletiche decorrono a partire dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2014.

Fanno eccezione:

  • l’anticipo del termine d’inoltro dei dati sui servizi di pagamento delle banche che decorre dal 1° gennaio 2015;
  • la modifica relativa alla variabile “portafoglio contabile” (Segnalazioni degli Intermediari Finanziari ex art. 107) che è immediatamente applicabile.

Si consiglia di leggere anche la Nota esplicativa di Banca d’Italia per i dettagli e per l’elencazione delle modifiche al Sistema delle Codifiche.