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Al via il Nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB

La riforma del Titolo V del TUB è stata completata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 2 aprile 2015 n. 53 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la pubblicazione sul sito istituzionale della Circolare 288 di Banca d’Italia che contiene le tanto attese:

Disposizioni di Vigilanza per Intermediari Finanziari

Viene definitivamente abolita la vecchia distinzione tra “intermediari iscritti dell’Elenco generale” e “intermediari iscritti nell’Elenco speciale e viene istituito un Albo unico degli intermediari finanziari, ex art.106 TUB. Viene confermato il regime di vigilanza prudenziale “equivalente” a quello delle banche già previsto per gli intermediari iscritti nell’Elenco speciale.

Le nuove Disposizioni di Banca d’Italia entrano in vigore il 60° giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta il 12 maggio 2015.

  • Entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza, gli Intermediari Finanziari ex art. 107 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che al 19/09/2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 141 /2010) esercitavano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo Unico ex art. 106 TUB.
  • Almeno 3 mesi prima della scadenza del termine dei 12 mesi di operatività concessa dall’entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza gli Intermediari Finanziari ex art. 106 attualmente non vigilati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo Unico ex art. 106.