La legge n. 116/20141 ha modificato la normativa vigente (cfr. legge 148 del 14 settembre 2011) in materia di evidenze sui “ritardi di pagamento” e “sconfinamenti persistenti” registrati nelle banche dati sul credito pubbliche e private.
In particolare, viene esteso il termine (da immediato a 15 giorni) per la comunicazione da parte degli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi dell’avvenuta regolarizzazione dei ritardi di pagamento o sconfinamenti precedentemente segnalati in CR.
Se un cliente è in ritardo nel pagamento di una sola rata e se tale ritardo non supera i 60 gg., dopo sei mesi dalla regolarizzazione del pagamento il relativo sconfinamento deve essere cancellato dagli archivi della Centrale dei rischi.
Le presenti istruzioni verranno recepite nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 alla prima utile occasione.
Vedi anche: Segnalazioni alla Centrale dei Rischi