L’art. 22, comma 6, del Decreto “Competitività” (il D.L. n. 91/2014, convertito con L. n. 116/2014), ha introdotto nella Legge n. 130/1999 una nuova disposizione (comma 1-ter dell’articolo 1) in base alla quale le società di cartolarizzazione a cui la legge si riferisce possono, a determinate condizioni, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.
La previsione fa parte di una serie di misure normative volte a favorire il ricorso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario – sia di capitale sia di debito – attraverso incentivi di natura fiscale e regolamentare alla quotazione, l’ampliamento delle tipologie di intermediari finanziari cui è consentito erogare credito alle imprese, l’eliminazione di alcuni disincentivi fiscali all’investimento in obbligazioni. Fra queste misure rientra anche quella che consente alle imprese di assicurazione di concedere finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, nel rispetto di condizioni e limiti operativi stabiliti dall’IVASS.
Per dare attuazione alle previsioni di legge sulle Società Veicolo, la Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica queste disposizioni secondarie. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all’Organo di Vigilanza entro 60 giorni.
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