Partecipare alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia
Cosa significa partecipare alla centrale dei rischi di Banca d’Italia?
Partecipare alla centrale dei rischi comporta una continua interazione fra intermediari segnalanti e Banca d’Italia, da effettuarsi mensilmente. In pratica, entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento, l’intermediario deve segnalare l’intera posizione dei singoli clienti, nel caso in cui questa risulti se pari o superiore a 30.000 Euro (crediti in sofferenza e relativi passaggi a perdita se superiori a 250 Euro).
Gli intermediari ricevono, sempre con cadenza mensile, un flusso di ritorno personalizzato con i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso collegati. Il partecipante può avanzare richieste di prima informazione su un soggetto per accedere ai dati di rischio relativi alle ultime trentasei rilevazioni, motivate dall’avvio di un’istruttoria propedeutica all’instaurazione di un rapporto di natura creditizia.
Sono obbligate a partecipare alla centrale dei rischi:
- Banche italiane
- Filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite in Italia
- Intermediari finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B
- Società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130
- Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti
- Cassa depositi e prestiti
SEFIN ha sviluppato software, servizi amministrativi e consulenza normativa specializzata per coloro che devono partecipare alla centrale dei rischi.