Avvalersi del Sistema di prevenzione delle frodi con riferimento al furto d’identità al di fuori delle fattispecie previste
E’ possibile avvalersi del Sistema di prevenzione delle frodi con riferimento specifico al furto d’identità anche al di fuori delle fattispecie previste?
Il comma 7-bis dell’articolo 30-ter del d.lgs. 141/2010, provvede ad ampliarne l’ambito oggettivo attraverso la possibilità, da parte del soggetto aderente, di avvalersi del Sistema di prevenzione delle frodi anche al di fuori delle fattispecie previste dal comma 7.
La disposizione permette, in sostanza, di prescindere dalla natura della prestazione fornita al cliente, consentendo la richiesta di verifica dell’autenticità dei dati ai fini della prevenzione del furto di identità anche in presenza di fattispecie quali, a titolo di esempio, apertura di conto corrente o conto di deposito, cambio degli assegni allo sportello da parte di soggetti differenti dalla platea dei clienti dell’istituto bancario, fideiussioni, finanziamenti in generale, Adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio.