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Si incorre in sanzioni se gli Intermediari Finanziari non utilizzano la facoltà di cosultazione?

Si incorre in sanzioni se gli Intermediari Finanziari non utilizzano la facoltà di consultazione?

Nel caso in cui gli Intermediari Finanziari non utilizzino la facoltà di consultazione non è presente il rischio di incorrere in sanzioni.

Difatti, se non viene applicato il comma 7 bis dell’articolo 30 del DLgs 141/2010 che prevede la facoltà di consultazione del sistema da parte degli intermediari, come strumento di supporto e di agevolazione per la valutazione della clientela, non si incorre in sanzioni.

Essendo una facoltà, dalla mancata consultazione non deriva l’irrogazione di sanzioni da parte del MEF. Resta però il rischio che, nell’ipotesi di coinvolgimento in casi di furto di identità, l’intermediario sia chiamato a verificare e spiegare il mancato ricorso allo strumento messo a disposizione dalle competenti autorità quale strumento di prevenzione.