Nuovo Albo 106: quali sono le principali novità introdotte?
A seguire, le principali novità introdotte dal Nuovo Albo 106.
- Il capitale minimo iniziale passa da 600 mila euro a 2 milioni di euro, qualora, poi, gli intermediari intendano prestare garanzie, il capitale minimo diventa pari a 3 milioni (in questi casi, attualmente il capitale minimo richiesto è di 1,5 milioni e i mezzi patrimoniali di 2,5 milioni).
- Le attività esercitabili: solo la concessione dei finanziamenti e il servicing. Tutte le altre attività non devono snaturare le caratteristiche dell’intermediario (inteso come svolgimento delle attività tipiche) e devono essere esercitate in via subordinata.
Si tratta di:
- prestare servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, se autorizzati, iscritti nel relativo albo e dotati di un patrimonio a ciò destinato;
- prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d’Italia;
- promuovere e concludere contratti, erogare finanziamenti agevolati e gestire fondi pubblici nonché distribuire prodotti assicurativi previa iscrizione negli appositi registri.
- Le partecipazioni detenibili per le quali sono previsti limiti prudenziali analoghi a quelli delle banche: un limite generale per gli attivi immobilizzati (immobili e partecipazioni) commisurato all’ammontare del patrimonio di vigilanza (c.d. “margine disponibile”) e, per l’assunzione di partecipazioni qualificate in società non finanziarie, un limite complessivo per l’insieme delle partecipazioni assunte pari al 60% del patrimonio di vigilanza e un limite di concentrazione per la singola esposizione pari al 15%. Sono invece assumibili liberamente le partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali.
- Le partecipazioni qualificate dovranno essere autorizzate da Banca d’Italia qualora, tenendo conto di quelle già possedute, diano luogo a:
- una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- possibilità di esercitare un’influenza notevole;
- controllo, indipendentemente dall’entità della partecipazione.
- Le regole di governo societario sono ispirate a quelle delle banche.
- La disciplina del sistema dei controlli interni, sistematizzata e arricchita dall’esperienza operativa degli ultimi anni.
In questo caso, in applicazione del principio di proporzionalità, solo nelle realtà operative meno complesse (ad es., con una sola tipologia di attività) e di ridotte dimensioni, le disposizioni ammettono la possibilità di attribuire a un’unica funzione indipendente i compiti di controllo (risk management, compliance, internal audit); rimane ferma, però, la necessità che l’intermediario assicuri l’efficacia di tutti i livelli dei controlli.
- I Principi e i requisiti in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.
- Le disposizioni specifiche in merito al profilo di rischio ed in particolare in materia di gestione del rischio di liquidità.
- Lo schema della Vigilanza prudenziale che conferma la scelta operata riguardo gli IF ex 107 TUB previgente e cioè applicare agli IF da iscrivere nel nuovo albo 106 TUB un regime di vigilanza “equivalente” a quello delle banche e delle imprese di investimento, fondato sui tre pilastri dell’Accordo di Basilea.
In particolare, le principali regole specifiche attengono al:
- Requisito patrimoniale complessivo pari almeno al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio;
- Concentrazione dei rischi, con gli stessi limiti previsti per le banche. In via transitoria, è consentito agli IF di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. Per l’esposizione eccedente tale limite, è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza;
- Valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) prevista per le banche, tranne per gli intermediari di minore dimensione che dovranno soltanto effettuare una mappatura dei rischi assunti e quantificare le esigenze di capitale interno (per il rischio di concentrazione single name e per il rischio di tasso di interesse), sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d’Italia.
- L’informativa preventiva sui principali eventi aziendali (fusioni, scissioni, aumenti e diminuzioni del capitale sociale, assunzione di partecipazioni qualificate in banche, società finanziarie e strumentali).
- L’autorizzazione di Banca d’Italia sulle operazioni di cessione di azienda e rami d’azienda.
- Gli obblighi di comunicazione a Banca d’Italia: Segnalazioni di Vigilanza e di Centrale Rischi, trasmissione, nei termini, del bilancio approvato e della relazione sulla struttura organizzativa.