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Nuovo Albo 106: quali sono le principali novità introdotte?

A seguire, le principali novità introdotte dal Nuovo Albo 106.

  1. Il capitale minimo iniziale passa da 600 mila euro a 2 milioni di euro, qualora, poi, gli intermediari intendano prestare garanzie, il capitale minimo diventa pari a 3 milioni (in questi casi, attualmente il capitale minimo richiesto è di 1,5 milioni e i mezzi patrimoniali di 2,5 milioni).
  1. Le attività esercitabili: solo la concessione dei finanziamenti e il servicing. Tutte le altre attività non devono snaturare le caratteristiche dell’intermediario (inteso come svolgimento delle attività tipiche) e devono essere esercitate in via subordinata.

Si tratta di:

  • prestare servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, se autorizzati, iscritti nel relativo albo e dotati di un patrimonio a ciò destinato;
  • prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d’Italia;
  • promuovere e concludere contratti, erogare finanziamenti agevolati e gestire fondi pubblici nonché distribuire prodotti assicurativi previa iscrizione negli appositi registri.
  1. Le partecipazioni detenibili per le quali sono previsti limiti prudenziali analoghi a quelli delle banche: un limite generale per gli attivi immobilizzati (immobili e partecipazioni) commisurato all’ammontare del patrimonio di vigilanza (c.d. “margine disponibile”) e, per l’assunzione di partecipazioni qualificate in società non finanziarie, un limite complessivo per l’insieme delle partecipazioni assunte pari al 60% del patrimonio di vigilanza e un limite di concentrazione per la singola esposizione pari al 15%. Sono invece assumibili liberamente le partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali.
  1. Le partecipazioni qualificate dovranno essere autorizzate da Banca d’Italia qualora, tenendo conto di quelle già possedute, diano luogo a:
  • una partecipazione superiore al 10%, ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
  • possibilità di esercitare un’influenza notevole;
  • controllo, indipendentemente dall’entità della partecipazione.
  1. Le regole di governo societario sono ispirate a quelle delle banche.
  1. La disciplina del sistema dei controlli interni, sistematizzata e arricchita dall’esperienza operativa degli ultimi anni.

In questo caso, in applicazione del principio di proporzionalità, solo nelle realtà operative meno complesse (ad es., con una sola tipologia di attività) e di ridotte dimensioni, le disposizioni ammettono la possibilità di attribuire a un’unica funzione indipendente i compiti di controllo (risk management, compliance, internal audit); rimane ferma, però, la necessità che l’intermediario assicuri l’efficacia di tutti i livelli dei controlli.

  1. I Principi e i requisiti in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.
  1. Le disposizioni specifiche in merito al profilo di rischio ed in particolare in materia di gestione del rischio di liquidità.
  1. Lo schema della Vigilanza prudenziale che conferma la scelta operata riguardo gli IF ex 107 TUB previgente e cioè applicare agli IF da iscrivere nel nuovo albo 106 TUB un regime di vigilanza “equivalente” a quello delle banche e delle imprese di investimento, fondato sui tre pilastri dell’Accordo di Basilea.

In particolare, le principali regole specifiche attengono al:

  • Requisito patrimoniale complessivo pari almeno al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio;
  • Concentrazione dei rischi, con gli stessi limiti previsti per le banche. In via transitoria, è consentito agli IF di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del patrimonio di vigilanza. Per l’esposizione eccedente tale limite, è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del patrimonio di vigilanza;
  • Valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) prevista per le banche, tranne per gli intermediari di minore dimensione che dovranno soltanto effettuare una mappatura dei rischi assunti e quantificare le esigenze di capitale interno (per il rischio di concentrazione single name e per il rischio di tasso di interesse), sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d’Italia.
  1. L’informativa preventiva sui principali eventi aziendali (fusioni, scissioni, aumenti e diminuzioni del capitale sociale, assunzione di partecipazioni qualificate in banche, società finanziarie e strumentali).
  1. L’autorizzazione di Banca d’Italia sulle operazioni di cessione di azienda e rami d’azienda.
  1. Gli obblighi di comunicazione a Banca d’Italia: Segnalazioni di Vigilanza e di Centrale Rischi, trasmissione, nei termini, del bilancio approvato e della relazione sulla struttura organizzativa.