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Quali sono le modifiche che un IF ex-art 106/107 dovrà attendersi dalla revisione del Titolo V del TUB?

A seguito della revisione del Titolo V del TUB, la figura dell’Intermediario Finanziario ex art.106 e 107 dovrà attendersi alcune modifiche.

Revisione del Titolo V del TUBInnanzitutto non esisteranno più due elenchi, generale e speciale, ma un solo. Tale elenco è tenuto dalla Banca d’Italia, come previsto nel nuovo articolo 106.

Non ci sarà più la suddivisione, in termini di requisiti ed obblighi, degli intermediari finanziari, i quali saranno tutti soggetti a quelli previsti per gli attuali art 107 (Vigilanza, Centrale dei Rischi,ICAAP, Internal Audit…).

 

Nel dettaglio

In particolar modo, a seguito della revisione del titolo V del TUB, è bene sottolineare i seguenti punti:

  • Sono stati rivisti alcuni profili sostanziali che riguardano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione dei finanziamenti per allinearla a quella bancaria (ad es. decadenza e revoca dell’autorizzazione).
  • Dato che gli intermediari finanziari possono adottare la forma cooperativa, in coerenza con il principio di proporzionalità, è stata prevista una soglia più bassa di capitale minimo (€ 1,2 mln in luogo di € 2 mln) per gli intermediari finanziari che adottano tale forma giuridica, purché rispettino le condizioni previste dalla disciplina civilistica per essere considerati a mutualità prevalente ed esercitino l’attività di concessione di finanziamenti per cassa senza rilasciare garanzie.
  • Dal 1° gennaio 2014, la disciplina prudenziale delle banche e delle imprese di investimento è cambiata per effetto dell’applicazione del “pacchetto CRR/CRDIV” (regolamento e direttiva), che dà attuazione in Europa alle nuove regole prudenziali definite dal Comitato di Basilea (cd. Basilea 3).
  • Pur in presenza di tale cambiamento, le nuove Disposizioni per gli Intermediari finanziari intendono confermare l’impostazione della prima consultazione e applicare, con i necessari adattamenti, lo stesso regime prudenziale delle banche, in modo da assicurare il mantenimento della “vigilanza equivalente”.