Cosa comporta la Comunicazione del 20 aprile 2017 con riguardo alla “Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari?
Con la Comunicazione del 20 aprile 2017, Banca d’Italia fa tesoro dell’esperienza dei primi mesi di applicazione della Circolare 288 e della disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 “Capital Requirements Regulation” o “CRR” e si ripropone di semplificare l’impianto autorizzativo che impone agli operatori di richiedere un preventivo pronunciamento dell’autorità di vigilanza per il compimento di specifiche operazioni.
In cosa consistono le semplificazioni nell’impianto autorizzativo introdotte dalla Comunicazione di Banca d’Italia del 20 aprile 2017?
Invece di richiedere un preventivo pronunciamento dell’autorità di vigilanza per il compimento di specifiche operazioni, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia, almeno 30 giorni prima, l’intenzione di procedere al compimento delle operazioni, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentirne l’ esame da parte dell’Organo di Vigilanza.
La Banca d’Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute per avviare, eventualmente ove ne ricorrano i presupposti, procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.
Quali sono i procedimenti che godranno della semplificazione nell’impianto autorizzativo introdotta dalla Comunicazione di Banca d’Italia del 20 aprile 2017?
Si tratta delle operazioni che si riferiscono ai procedimenti riconfigurati, indicati nell’Allegato della Comunicazione e di seguito elencati:
- Fondi propri – Titolo IV Capitolo 3 Sezione I;
- Requisiti patrimoniali – Titolo IV Capitolo 4 Sezione I;
- Operazioni di cartolarizzazione – Titolo IV Capitolo 8 Sezione I;
- Rischio Operativo – Titolo IV Capitolo 10 Sezione I;
- Rischio di mercato e rischio di regolamento – Titolo IV Capitolo 11 Sezione I;
- Disposizioni transitorie in materia di fondi propri – Titolo IV Capitolo 15 Sezione I.