Termine di sospensione durante il procedimento di iscrizione per richiesta di documentazione aggiuntiva
Qual è il termine di sospensione durante il procedimento di iscrizione in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva?
Il termine di sospensione durante il procedimento di iscrizione al Nuovo Albo Unico ex art. 106 del TUB, è regolato dall’art. 8, comma 1 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008.
Tale articolo infatti, normalizza le sospensioni durante il procedimento di autorizzazione per l’iscrizione al Nuovo Albo Unico ex art. 106 TUB.
Nello specifico, il comma 3 del citato articolo, prevede che la sospensione non possa eccedere i 180 giorni e che questo sia, il termine ultimo per fornire la documentazione aggiuntiva richiesta da Banca d’Italia.
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