Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la direttiva 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65. Le informazioni chiave per gli investitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione.
Le principali novità sono le seguenti:
- è necessario pertanto garantire che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM non ricevano, a decorrere dal 10 gennaio 2023, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario;
- è opportuno pertanto stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori;
- gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE, a meno che non decidano di redigere un KID di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.
Pertanto l’art. 82 bis consente di considerare il KID come documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori.
La direttiva deve essere adottata e le disposizioni pubblicate dagli Stati membri entro il 30 giugno 2022.
Le disposizioni si applicano a partire dal 1 gennaio 2023.
Per consultare la documentazione:
Direttiva (UE) 2021/2261 - OICVM
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