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IL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

DISPOSTO NORMATIVO – ISTITUZIONE DI UN PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

Ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) aventi sede legale in uno Stato membro che operano in un altro Stato UE possono, al ricorrere di alcune condizioni, considerarsi stabiliti in quest’ultimo, pur senza una succursale.

In questi casi, essi devono, però, applicare la disciplina antiriciclaggio dello Stato ospitante.

Lo Stato ospitante può richiedere ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di istituire un punto di contatto centrale, nel rispetto delle condizioni individuate con regolamento delegato (UE) n. 1108 del 2018. Al punto di contatto sono assegnati i compiti previsti dallo stesso regolamento delegato.

In attuazione della disciplina europea, il terzo comma dell’articolo 43 del D.Lgs 231/2007 prevede che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e che sono stabiliti sul territorio della Repubblica italiana senza alcuna succursale, che operano, quindi, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, sono tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia attraverso il quale assolvono agli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio.

La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1.

L’istituzione del punto di contatto centrale è prevista, quindi, dalla Legge antiriciclaggio italiana come novellata nel 2017 dal DLgs n. 90, che, a sua volta, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di adottare disposizioni sui requisiti, procedure, sistemi di controllo e funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018.

Con le proprie “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” Banca d’Italia ha disciplinato il processo di nomina e i compiti del punto di contatto centrale nonché i suoi assetti organizzativi.

 

CONSULENZA SEFIN A FIANCO DEL RESPONSABILE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

Il prestatore di servizi di pagamento o l’IMEL con sede centrale in un altro Stato membro può assegnare le funzioni del punto di contatto centrale ad una propria articolazione organizzativa (es. un ufficio privo di rapporti con la clientela), ad una società o ad un ente insediati in Italia oppure può designare la propria succursale ad esserlo.

SEFIN, in ogni caso, può assistere il destinatario degli obblighi nell’effettuare la scelta più opportuna alle proprie esigenze e alla propria struttura organizzativa e a definire gli assetti organizzativi del punto di contatto centrale.

Considerato che le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere attribuite ad una persona fisica, il destinatario elegge domicilio presso il punto di contatto centrale per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal Decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative.

Con la consulenza di SEFIN, il destinatario individua la forma giuridica e organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui è esposta la propria operatività in Italia, tenendo conto dei risultati dell’esercizio di autovalutazione condotto dal punto di contatto centrale ai sensi della Parte Settima delle Disposizioni sull’organizzazione le procedure e i controlli sempre attraverso il tool di SEFIN con l’assistenza dei suoi esperti in materia.

Il punto di contatto centrale deve essere dotato di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate, per competenze tecnico–professionali e in termini finanziari, in relazione ai compiti da svolgere, alla dimensione e complessità della rete di soggetti convenzionati e agenti di cui si avvale, all’esposizione al rischio di riciclaggio degli specifici servizi offerti.

Il responsabile del punto di contatto centrale è una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio, il destinatario degli obblighi ne comunica il nominativo alla Banca d’Italia e alla UIF.

Restano in capo al destinatario la designazione del responsabile SOS e l’interlocuzione con la UIF in tale materia mentre di seguito vengono enunciati i compiti e le responsabilità del punto di contatto centrale che SEFIN gestire outsourcing:

  • Presso il punto di contatto centrale devono essere disponibili la documentazione, le informazioni e i dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, incluso l’obbligo di adeguata verifica della clientela, ai fini delle verifiche di competenza della Banca d’Italia e della UIF.
  • Il punto di contatto centrale può costituire il tramite attraverso il quale il soggetto destinatario assolve compiti e funzioni ulteriori in materia antiriciclaggio.
  • Il responsabile del punto di contatto centrale può essere nominato responsabile antiriciclaggio.
  • Attraverso idonee procedure, anche di tipo informatico, il punto di contatto centrale svolge:
    1. l’adeguata verifica della clientela, ove tale compito sia assolto per il tramite del punto di contatto centrale;
    2. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni;
    3. il controllo a distanza e il monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti operativi in Italia;

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