La verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo viene effettuata al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo; la verifica dell’identità del titolare effettivo può avvenire successivamente all’instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica.