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Prorogato il regime transitorio del Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs)

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Il Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il cui regime transitorio in vigore fino al 31.12.2021 è stato prorogato al 31.12.2022.

Tale Regolamento riguarda le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti.

Si tratta in particolare dell’esenzione delle società di gestione, delle società d’investimento nonché delle persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) dagli obblighi di redigere e pubblicare un documento contenente le informazioni chiave prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio.

In particolare, l’articolo 5 del Regolamento PRIIPs prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID).

L’articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento sopracitato esenta le società di gestione, le società d’investimento, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall’obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 (regime transitorio).