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Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi su D.L. Alluvioni

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Banca d’Italia ha comunicato alcune precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi in merito al D.L. 1 giugno 2023 n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il D.L. Alluvioni prevede:

  • all’art. 9 che il Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996 concede garanzie alle imprese localizzate nei comuni colpiti dall’alluvione;
  • all’art. 11 che le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere contratti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall’alluvione sono sospese dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023.

Gli intermediari devono tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia. In particolare:

  • per l’intero periodo di efficacia della sospensione, deve dunque essere “congelata” la relativa esposizione debitoria e interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Durante il periodo di inesigibilità del credito l’intermediario non può classificare a sofferenza il soggetto finanziato salvo che questi fosse già classificato come tale nel momento in cui il credito è divenuto inesigibile;
  • le garanzie concesse ai sensi dell’art. 9 non devono essere segnalate in CR tra le garanzie ricevute in quanto si tratta di garanzie rilasciate ex lege.