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AS (Anagrafe Soggetti)

Dal 30 marzo 2018 Banca d’Italia ha introdotto nella procedura Anagrafe Soggetti AS le modifiche ai formati dei messaggi e delle comunicazioni.

L’Anagrafe dei soggetti (di seguito anche AS), nasce come registro anagrafico di riferimento per il servizio centralizzato dei rischi e nel tempo ha assunto il ruolo di registro anagrafico unico per tutte le rilevazioni nominative effettuate dalla Banca d’Italia (segnalazioni statistiche e di vigilanza, assetti partecipativi enti (APE), Libro soci, AnaCredit, Segnalazione sugli organi sociali (ORSO), ecc.).

 

L’Anagrafe dei soggetti è ora anche una delle fonti di alimentazione dell’anagrafe europea, il RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) che è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e consente lo sfruttamento integrato delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Il RIAD costituisce, tra l’altro, il registro anagrafico di riferimento per la Rilevazione dei dati granulari sul credito e sul rischio di credito: AnaCredit.

 

L’Anagrafe dei soggetti identifica e registra i soggetti assegnando in fase di censimento un codice univoco (il “codice censito”) anche chiamato codice anagrafe soggetti AS o codice CR (Centrale dei Rischi) che viene poi utilizzato dagli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo per lo scambio informativo con la Banca d’Italia.

 

Quali sono i soggetti censiti in Anagrafe Soggetti?

Sono registrate in Anagrafe le persone fisiche e i soggetti diversi da persone fisiche: ossia le società residenti, la pubblica amministrazione, gli altri soggetti residenti e le società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

 

Quali sono gli elementi anagrafici dei soggetti censiti in Anagrafe Soggetti?

L’insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e dalla rilevazione nominativa per la quale ne è stato richiesto il censimento: gli attributi anagrafici “comuni” sono quelli registrati per tutte le rilevazioni e per tutti i soggetti; gli attributi anagrafici “aggiuntivi” invece sono quelli richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative (AnaCredit).

 

Dal 30 marzo 2018 Banca d’Italia ha introdotto nella procedura AS modifiche ai formati dei messaggi e delle comunicazioni. L’Anagrafe dei soggetti ha recepito importanti modifiche relative alla gestione anagrafica dei soggetti residenti a San Marino e all’abolizione della gestione dei legami societari (da gennaio 2018, infatti, gli intermediari non devono più comunicare le nuove compagini sociali).

 

Fra marzo e giugno 2018 nell’Anagrafe Soggetti sono state introdotte le innovazioni previste in relazione alla partenza di AnaCredit:

  • Abolizione attributo anagrafico SIGLA
  • Segnalazione del codice LEI
  • Segnalazione degli attributi anagrafici aggiuntivi richiesti per AnaCredit

Il Codice LEI Legal Entity Identifier è un attributo “comune” che deve essere comunicato solo per i soggetti diversi da persona fisica che già lo possiedono, la segnalazione di questo attributo rende più certo ed efficiente il processo di identificazione anagrafica, soprattutto per i soggetti non residenti.

 

Gli attributi aggiuntivi AnaCredit sono, in particolare: il Codice RIAD, l’Identificativo nazionale (che deve essere fornito obbligatoriamente, in assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti), il Tipo identificativo nazionale, l’Identificativo della sede centrale d’impresa, l’Identificativo dell’impresa madre diretta, Identificativo dell’impresa madre apicale, l’Indirizzo, l’Attività economica, lo Stato dei procedimenti legali con la Data d’inizio dei procedimenti legali, la Dimensione dell’impresa con la data di riferimento, il numero dei dipendenti, il Totale di bilancio, il Fatturato annuo e il Principio contabile[1].

 

[1] Per maggiori approfondimenti si rinvia al “Regolamento AnaCredit” e alla Circolare Banca d’Italia n. 297 del 16/05/2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti

[1] Per maggiori approfondimenti si rinvia al “Regolamento AnaCredit” e alla Circolare Banca d’Italia n. 297 del 16/05/2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti

 

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