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02/69.365.215

L’istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per gli ex art. 107

L’istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB per gli ex art. 107 è più semplice rispetto a quella che devono presentare gli attuali 106?

Si, l’istanza per gli Intermediari Finanziari ex art. 107 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che al 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 141 /2010) già esercitavano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle seguenti previsioni di cui all’articolo 107 TUB:

  • il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
  • venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
  • i titolari di partecipazioni e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti di onorabilità’ e i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
  • non sussistano, tra gli Intermediari Finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.