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Modifiche marginali per Confidi, Fiduciarie e Agenzie di prestito su pegno

Quali sono le modifiche e le disposizioni per Confidi, Società Fiduciarie e Agenzie di Prestito su pegno?

Le novità introdotte in merito alla disciplina dei Confidi, le nuove disposizioni  per le Società Finanziarie e l’applicazione della disciplina per le Agenzie di Prestito su pegno.

Disciplina dei Confidi e disposizioni per Società Fiduciarie

Marginali modifiche sono state apportate alla disciplina dei Confidi, mentre è stato elaborato lo schema di disposizioni per le società fiduciarie per le quali l’articolato disciplina la procedura di autorizzazione e le regole sugli assetti proprietari, disegnate sul modello previsto per la generalità degli intermediari ex art. 106, fatte salve talune specificità che tengono conto della peculiare finalità che l’art. 199 TUF attribuisce alla vigilanza della Banca d’Italia su tali intermediari: assicurare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs 231/2007. Tenuto conto dell’importanza che gli assetti di governo e controllo rivestono per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio, le disposizioni fanno rinvio – in quanto compatibili – alle norme in materia di organizzazione e controlli applicabili agli intermediari ex art. 106.

 

Disposizioni per le Agenzie di Prestito su pegno

Per le agenzie di prestito su pegno, lo schema di disposizioni prevede l’applicazione della disciplina ordinaria degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, con alcune specificazioni ed esenzioni:

  • la previsione ai fini dell’autorizzazione di una soglia minima di capitale pari a 600 mila euro;
  • l’esenzione dalla normativa in materia di valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) nell’ambito del II Pilastro e di informativa al pubblico (III Pilastro).