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Quali sono le novità in base al principio di proporzionalità?

Nel rispetto del principio di proporzionalità e per tenere conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari, da un lato, si confermano alcuni trattamenti specifici già riconosciuti nella prima consultazione, e dall’altro, non si applicano per il momento alcuni istituti previsti dal CRR (Regolamento UE n. 575/2013): “liquidità e leva finanziaria” e “riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica”.

Si conferma il ruolo centrale del sistema di governance e dei controlli, tuttavia in base al principio di proporzionalità:

  • i criteri per identificare gli intermediari a ridotta dimensione e complessità operativa (cc.dd. “intermediari minori”) sono stati rivisti, aumentando, tra l’altro, da 100 a 150 milioni il limite del volume di attività finanziaria detenibile dagli intermediari per rientrare in tale “sottoclasse”;
  • sono state inserite significative semplificazioni in materia di ruolo del presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica e di struttura del sistema dei controlli.

Specifici presidi organizzativi sono stati introdotti per gli intermediari finanziari che assumano il ruolo di servicer, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, ex legge n. 130/1999.

Le Disposizioni definiscono il contenuto minimo degli obblighi di verifica facenti capo a tali soggetti, le attività che possono essere affidate a soggetti terzi, i presidi da adottare nonché le cautele per prevenire o gestire eventuali conflitti di interessi.