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21° aggiornamento della Circolare n. 285 – Disposizioni di Vigilanza per le banche – “Banche di credito cooperativo”

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Banca d’Italia ha pubblicato il 21° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» che inserisce nella Parte Terza della Circolare n. 285 un nuovo Capitolo 5 (rubricato “Banche di credito cooperativo”).

Obiettivo del 21° aggiornamento della Circolare n.285

L’intervento normativo completa la riforma del settore delle banche di credito cooperativo avviata con il D.L. 18/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016), per la cui attuazione Banca d’Italia aveva emanato il 19° aggiornamento della Circolare 285 nel novembre 2016.

L’obiettivo delle nuove norme è fornire a tutti i soggetti coinvolti nel processo di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi un quadro normativo chiaro, certo, completo e aggiornato.

 

Nuove disposizioni:

Le nuove disposizioni disciplinano:

  • le categorie di soci e di azioni,
  • la competenza territoriale,
  • le regole di operatività prevalente con i soci e di operatività fuori zona,
  • l’operatività consentita e le partecipazioni detenibili.

 

Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore dell’aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi:

  • autorizzazione all’emissione di azioni di finanziamento
  • autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento
  • autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale determinati comuni
  • autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di s.p.a.
  • accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo.

È confermato il seguente procedimento amministrativo previsto nell’abrogato Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 “autorizzazione, per periodi determinati, ad un’operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci”.

mentre è abrogato il procedimento amministrativo “obbligo a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio” di cui alla Sezione II, par. 3, dell’abrogato Capitolo della Circolare n. 229.

 

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Banca d’Italia; ossia dal 23 maggio 2018; dalla stessa data è abrogato il Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229.

Le disposizioni contenute nel Capitolo introdotto dall’aggiornamento si applicano alle banche di credito cooperativo dalla data di iscrizione del gruppo bancario cooperativo di appartenenza nell’albo dei gruppi bancari.

Nelle more della costituzione dei gruppi bancari cooperativi e fino all’iscrizione degli stessi nell’albo dei gruppi bancari, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’abrogato Capitolo della Circolare n. 229.

 

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21° aggiornamento della Circolare n. 285

Qui puoi leggere o scaricare il 21° aggiornamento della Circolare 285 e l’atto di emanazione del 21° aggiornamento

 

Le disposizioni oggetto dell’aggiornamento sono state sottoposte a consultazione pubblica e hanno formato oggetto di analisi d’impatto della regolamentazione. Sul sito web della Banca d’Italia sono pubblicati, inoltre, il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza, l’analisi di impatto e la versione integrale della Circolare 285 post aggiornamento.