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Accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali – Direttiva antiriciclaggio n. 2016/2258/UE

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Riguarda l’accesso ai dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscale il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 60 – Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 128 del 5 giugno 2018.

Scopi della Direttiva 2016/2258/UE

La Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016 (“DAC5”)  integra la direttiva 2011/16 sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra Amministrazioni finanziarie. Quest’ultima prevede che, qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i titolari effettivi. Tale elemento si basa sulle informazioni ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 per l’identificazione dei titolari effettivi.

 

Gli scopi della direttiva 2016/2258 sono fornire alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Stati membri strumenti adatti a prevenire e combattere meccanismi illeciti, concedendo alle autorità fiscali la possibilità di accedere ai dati e ai documenti acquisiti dai soggetti obbligati in adempimento alle procedure AML, che consentono l’individuazione dei titolari effettivi di strutture intermedie che hanno la sola titolarità formale di conti finanziari.

L’accesso alle informazioni antiriciclaggio garantisce alle Autorità fiscali, secondo il legislatore comunitario, un efficace controllo e monitoraggio della corretta applicazione delle procedure di due diligence da parte dei soggetti obbligati, intermediari finanziari, professionisti e società di gioco.

 

Il Decreto attuativo

I dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti” come prevede l’articolo 9, c. 9, del novellato D.lgs. 231/2007.

 

Il decreto attuativo 60/2018 modifica ed integra, l’articolo 3 del Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2011/16/UE, in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

 

L’articolo 3, comma 3, conferma, in primo luogo, la possibilità per i “servizi di collegamento” di fornire alla controparte estera gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, utilizzando dati e notizie contenuti nell’Anagrafe tributaria, acquisiti in base al Dpr 605/1973.

 

Il Decreto 60/2018, testè pubblicato in G.U., prevede, a modifica del Dlgs 29/2014, che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di finanza utilizzino i dati e le notizie acquisiti ai sensi del Dpr 605/1973 , avendo accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone  giuridiche e trust, contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese, di cui all’articolo 21 del novellato Dlgs 231/2007, con le modalità  di  cui  al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.

 

Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di finanza è, inoltre, consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in  assolvimento  dell’obbligo  di adeguata verifica della  clientela  ai  sensi dell’articolo 18 del novellato Dlgs 231/2007, con le modalita’ di cui all’articolo 19 e conservati ai sensi dell’articolo 31 con le modalita’ di cui all’articolo 32 del medesimo Dlgs 231/2007.

 

Il provvedimento è entrato in vigore in data 06/06/2018.

 

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Antiriciclaggio - Decreto Legislativo 60/2018

Qui puoi leggere e scaricare il documento di Banca d'Italia.