Aggiornate le linee guida EBA sull’approccio risk based delle istituzioni bancarie e finanziarie per la prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo
L’EBA dopo aver valutato i risultati da alcuni report pubblicati nel corso del 2019/20 e delle Joint Opinion sui rischi del mese di ottobre 2019 e marzo 2021 che sollevavano alcuni dubbi sulla adeguatezza e efficacia delle prassi di vigilanza di alcune autorità competenti ai fini AML /FT ha concluso che vi era la necessità di una ulteriore guida su questi temi. Pertanto era necessario rivedere le linee guida.
Le modifiche proposte trattano delle principali sfide che devono affrontare i supervisori quando implementano l’approccio risk based. Tengono anche conto delle modifiche del quadro normativo antiriciclaggio che sono avvenute dopo l’emanazione delle prime linee guida e delle nuove guidance internazionali del GAFI e del Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria.
In sintesi la revisione:
- enfatizza la necessità di una valutazione del rischio ad ampio raggio sia a livello settoriale che nei sotto segmenti per supportare le autorità competenti nell’identificazione delle aree di rischio che richiedono maggiore attenzione;
- spiega i vari strumenti di supervisione disponibili per le autorità e fornisce una guida per selezionare quelli più efficienti per i diversi fini;
- sottolinea l’importanza di un processo di follow up e stabilisce i diversi aspetti che le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione quando decidono l’azione più efficace;
- fornisce ulteriore guida sull’implementazione di una strategia di supervisione robusta e piano, per assicurare che le autorità competenti allochino le risorse a disposizione secondo l’esposizione al rischio di coloro che sono supervisionati;
- chiariscono l’importanza della cooperazione tra le autorità competenti stesse e le autorità competenti e gli stakeholder e gli obblighi di tali autorità in relazione alla vigilanza AML /FT dei gruppi.
Le linee guida saranno tradotte nelle lingue dell’Unione Europea e pubblicate sul sito dell’EBA. Le autorità dovranno comunicare entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni la loro intenzione di conformarvisi o meno e le stesse saranno in vigore tre mesi dopo detta pubblicazione.
Per consultare la documentazione: