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Antiusura – Il Dipartimento del Tesoro pubblica la Circolare 1/2021 contenente le indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura

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In data 4 marzo 2021, sul sito del Dipartimento del Tesoro è stata pubblicata, nell’area Prevenzione dei Reati Finanziari, la Circolare n. 1 2021 avente ad oggetto le indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996 da parte dei Confidi, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all’usura.

La Circolare fornisce chiarimenti sui commi 256, 257 e 258 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178.

Con riferimento alla lettera a) del comma 256 dell’art 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la Circolare in questione attira l’attenzione sulla circostanza per la quale le nuove tipologie di operazioni assistite da una garanzia coperta al 50% o fino all’80% dal fondo antiusura possano essere dirette solo a micro, piccole e medie imprese che rientrino nell’ambito di una definizione di “impresa ad elevato rischio finanziario” che andrà concordata e formalizzata nell’ambito di singole convenzioni tra Confidi e istituti di credito e intermediari finanziari. Pertanto, i Confidi che intendano avvalersi della possibilità prospettata alla lettera a) del comma 256 dovranno integrare le convenzioni già in essere con gli istituti di credito per l’utilizzo dei contributi antiusura con la citata definizione.

Con riferimento, in particolare, alla lettera b) del comma 256, si segnala, che il vincolo per porre in essere questo tipo di operazioni è che per i rifinanziamenti concessi dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, è prevista l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Con riferimento, infine, al comma 258 si evidenzia che i “Confidi minori” non sono abilitati all’erogazione diretta di finanziamenti a valere sui fondi antiusura prevista dalla lettera c) del comma 256.

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