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Autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

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Autovalutazione dei rischi AML

La IV direttiva amplia e razionalizza il principio dell’approccio basato sul rischio: identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo a cui si è esposti diventano un obbligo per la stessa UE, per i singoli Stati membri e per gli operatori finanziari.

Già negli ultimi mesi del 2015, Banca d’Italia ha richiesto alle Banche di procedere ad un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di rappresentarne gli esiti all’interno della Relazione annuale prodotta dalla funzione Antiriciclaggio, da trasmettere all’Organo di Vigilanza entro il 30 aprile 2016.

L’esigenza di svolgere l’attività di autovalutazione dei rischi di riciclaggio risponde ad una pluralità di indirizzi normativi sia nazionali che sovranazionali:

  • Le Raccomandazioni e Linee guida GAFI per l’applicazione alle banche dell’approccio basato sul rischio e per la conduzione di una periodica valutazione dei rischi
  • La citata Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) che richiede a tutti i soggetti obbligati di affinare l’azione di prevenzione attraverso un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio
  • Il Provvedimento di Banca d’Italia del 10.03.2011 che, a dire il vero, già prevedeva una valutazione del livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al fine di predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati.

Il D.lgs. 90/2017, attuativo della IV Direttiva, modifica in maniera significativa il 231/2007 e in particolare, introduce, a livello di normativa primaria, specifiche disposizioni in materia di «valutazione del rischio riciclaggio».

Gli obblighi di autovalutazione del rischio su scala nazionale sono indicati nel novellato art. 14 del 231/2017 mentre lart. 15 illustra i fattori da tenere in considerazione per assolvere all’obbligo. Tali fattori sono associati:

  • alla clientela,
  • all’area geografica,
  • ai canali distributivi,
  • ai prodotti e servizi offerti.

Nell’art. 16 viene chiesto ai soggetti obbligati di adottare procedure oggettive e verificate per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché presidi, controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione al fine di mitigarli e gestirli.

Gli intermediari finanziari, in attesa delle apposite disposizioni in merito possono riferirsi a quanto attualmente in vigore per le banche e per le assicurazioni.

Gli step operativi previsti dall’attività di autovalutazione sono i seguenti:

  • Istruttoria – Raccolta dei dati
  • Elaborazione
  • Predisposizione degli esiti e individuazione delle azioni di adeguamento
  • Discussione collegiale degli esiti
  • Lo stato di attuazione delle iniziative di mitigazione del rischio di riciclaggio andrà verificato nel continuo

L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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