Banca d’Italia pubblica le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
Con il Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia emana le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Esse danno attuazione:
- alle previsioni di cui agli articoli 17-30 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017 di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio, la direttiva (UE) 2015/849;
- agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 26/06/2017 (ex articoli 17 e 18, par. 4 della quarta direttiva antiriciclaggio), in materia di misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.
Le Disposizioni sono molto dettagliate e non lasciano margini di discrezionalità, di conseguenza, come sempre in questi casi, non è stata condotta un’analisi di impatto formalizzata.
Entrata in vigore delle Disposizioni
Il PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019 – Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13-08-2019.
Termini per l’adeguamento alle Disposizioni
- I destinatari si adeguano alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020.
- In relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle presenti Disposizioni per i quali la disciplina previgente al DLgs 90/2017, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, Banca d’Italia si attende che siano raccolti i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020
Principali novità contenute nelle Disposizioni:
Policy Antiriciclaggio
Le procedure di adeguata verifica della clientela devono essere definite e formalizzate nel documento di policy antiriciclaggio che deve contenere almeno le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.
Obblighi di adeguata verifica
Nel Resoconto alla consultazione, Banca d’Italia chiarisce che nelle operazioni di locazione finanziaria il fornitore del bene non è cliente dell’intermediario che fornisce il servizio, come già chiarito in passato; non è dunque necessario svolgere l’adeguata verifica del fornitore. E’ rimessa, però, agli intermediari la valutazione sull’opportunità di acquisire comunque idonee informazioni sul fornitore: informazioni che, da un lato, possono essere necessarie per la complessiva valutazione dell’operatività della clientela ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF; dall’altro, contribuiscono a ridurre gli eventuali rischi operativi connessi a condotte illecite del fornitore con possibili danni a carico dell’intermediario.
Adeguata verifica semplificata
Come fattore di basso rischio, in aggiunta a quelli indicati dal Decreto, è confermato lo status di intermediario bancario o finanziario.
Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell’estensione o della frequenza degli adempimenti previsti con riguardo a:
- la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l’identificazione del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo.
- la riduzione delle informazioni da raccogliere.
- la riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati raccolti per l’adeguata verifica.
- la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto.
Adeguata verifica rafforzata
Anche in questo caso, i destinatari devono definire e formalizzare nel documento di policy antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento devono essere indicate almeno le specifiche misure (tra quelle indicate nelle Disposizioni) di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.
Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere:
- nell’acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo anche in relazione alla natura dell’attività da essi svolta, alla natura e lo scopo del rapporto, alla destinazione dei fondi, e alla natura dell’attività svolta dal cliente o dal titolare effettivo;
- in una migliore qualità delle informazioni da acquisire (ad esempio in merito all’origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo);
- in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite;
- nella richiesta dell’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuato.
Adeguata verifica a distanza
Fra gli strumenti di verifica sono stati ricompresi i meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologicamente innovative, come le forme di riconoscimento biometrico purché assistiti da robusti presidi di sicurezza.
E’ inoltre previsto che l’identificazione del cliente-persona fisica possa essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3 delle Disposizioni.
Qui puoi leggere o scaricare:
- Le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela
- L’atto di emanazione
- Il Resoconto alla consultazione
- Gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA) rif. JC 2017 37 (versione italiana del 04/01/2018)