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Banca d’Italia pubblica le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

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Con il Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia emana le Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Esse danno attuazione:

  1. alle previsioni di cui agli articoli 17-30 del D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017 di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio, la direttiva (UE) 2015/849;
  2. agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 26/06/2017 (ex articoli 17 e 18, par. 4 della quarta direttiva antiriciclaggio), in materia di misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Le Disposizioni sono molto dettagliate e non lasciano margini di discrezionalità, di conseguenza, come sempre in questi casi, non è stata condotta un’analisi di impatto formalizzata.

 

Entrata in vigore delle Disposizioni

Il PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 189 del 13-08-2019.

 

Termini per l’adeguamento alle Disposizioni

  • I destinatari si adeguano alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020.
  • In relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle presenti Disposizioni per i quali la disciplina previgente al DLgs 90/2017, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, Banca d’Italia si attende che siano raccolti i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020

Principali novità contenute nelle Disposizioni:

 

Policy Antiriciclaggio

Le procedure di adeguata verifica della clientela devono essere definite e formalizzate nel documento di policy antiriciclaggio che deve contenere almeno le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.

 

Obblighi di adeguata verifica

Nel Resoconto alla consultazione, Banca d’Italia chiarisce che nelle operazioni di locazione finanziaria il fornitore del bene non è cliente dell’intermediario che fornisce il servizio, come già chiarito in passato; non è dunque necessario svolgere l’adeguata verifica del fornitore. E’ rimessa, però, agli intermediari la valutazione sull’opportunità di acquisire comunque idonee informazioni sul fornitore: informazioni che, da un lato, possono essere necessarie per la complessiva valutazione dell’operatività della clientela ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF; dall’altro, contribuiscono a ridurre gli eventuali rischi operativi connessi a condotte illecite del fornitore con possibili danni a carico dell’intermediario.

 

Adeguata verifica semplificata

Come fattore di basso rischio, in aggiunta a quelli indicati dal Decreto, è confermato lo status di intermediario bancario o finanziario.

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell’estensione o della frequenza degli adempimenti previsti con riguardo a:

  • la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l’identificazione del cliente, dell’esecutore o del titolare effettivo.
  • la riduzione delle informazioni da raccogliere.
  • la riduzione della frequenza dell’aggiornamento dei dati raccolti per l’adeguata verifica.
  • la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto.

 

Adeguata verifica rafforzata

Anche in questo caso, i destinatari devono definire e formalizzare nel documento di policy antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento devono essere indicate almeno le specifiche misure (tra quelle indicate nelle Disposizioni) di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.

Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere:

  • nell’acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo anche in relazione alla natura dell’attività da essi svolta, alla natura e lo scopo del rapporto, alla destinazione dei fondi, e alla natura dell’attività svolta dal cliente o dal titolare effettivo;
  • in una migliore qualità delle informazioni da acquisire (ad esempio in merito all’origine del patrimonio e dei fondi del cliente impiegati nel rapporto continuativo);
  • in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite;
  • nella richiesta dell’autorizzazione di un alto dirigente per l’avvio o la prosecuzione del rapporto continuato.

 

Adeguata verifica a distanza

Fra gli strumenti di verifica sono stati ricompresi i meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologicamente innovative, come le forme di riconoscimento biometrico purché assistiti da robusti presidi di sicurezza.

E’ inoltre previsto che l’identificazione del cliente-persona fisica possa essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3 delle Disposizioni.

 

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Nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela

Qui puoi leggere o scaricare:

  • Le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela
  • L’atto di emanazione
  • Il Resoconto alla consultazione
  • Gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA) rif. JC 2017 37 (versione italiana del 04/01/2018)