Banche e Sim: chiarimenti segnalazioni voci dei servizi di investimento
Con la comunicazione del 30 giugno 2016, Banca d’Italia fornisce i chiarimenti richiesti da parte di banche e SIM in merito alle corrette modalità di segnalazione delle voci relative ai servizi d’investimento.
Il riferimento è:
- alla Sottosezione II. 2 “Altri dati statistici – Servizi di investimento” della Circolare n. 272 “Matrice dei conti”
- alla Sottosezione I. 5 “Dati patrimoniali – Valori di terzi” e Sezione IV “Segnalazioni sui servizi di investimento” e Sezione III per la parte consolidata della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”.
L’Organo di Vigilanza fa presente che le Succursali italiane di intermediari comunitari sono soggetti non distinti, per la disciplina sui servizi di investimento, dalle “case madri” e quando negoziano strumenti finanziari con clientela residente in Italia esse segnalano i relativi importi:
- nell’ambito dell’attività di esecuzione di ordini per conto terzi (voce 41401), qualora gli stessi siano eseguiti dalle case madri;
- nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione di ordini (Voci 41410 della matrice dei conti e 41426 delle segnalazioni SIM), qualora le “case madri” trasmettano l’ordine per l’esecuzione ad altri intermediari.
Di seguito il link alla Comunicazione di Banca d’Italia sui Quesiti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza sui servizi di investimento del 30 giugno 2016