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Bilanci microcredito e confidi minori: nuove istruzioni per la redazione

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Gli “intermediari non IFRS” ossia gli operatori del microcredito e i confidi minori non redigono il bilancio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS.

In continuità con l’abrogato DLgs 87/1992, l’art. 43 del DLgs 136/2015 ha attribuito alla Banca d’Italia il potere di definire le disposizioni alle quali gli intermediari non IFRS devono attenersi per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato.

Tali disposizioni sono state pubblicate sul sito dell’Organo di Vigilanza e si applicano a partire dai bilanci relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, salvo alcune eccezioni di seguito indicate:

  • Le informazioni della nota integrativa di cui alle tabelle 7.4 “Variazioni nell’esercizio delle Attività per imposte anticipate” e 7.5 “Variazioni nell’esercizio delle Passività per imposte differite” della Parte B “Informazioni sullo stato patrimoniale”;
  • I dati di flusso contenuti nella Parte D “Altre informazioni”, Sezione 1 “Riferimenti specifici sull’attività svolta” della nota integrativa.

La decorrenza è dai bilanci riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

Le restanti informazioni, richieste in forma tabellare nella nota integrativa, potranno essere fornite in forma libera, anziché secondo le previste tabelle, soltanto nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Di seguito il Provvedimento di Banca d’Italia contenente le Istruzioni per la redazione dei bilanci degli operatori del microcredito e dei confidi minori