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Centrale dei Rischi: disapplicazione del “cure period” per le segnalazioni a sofferenza – Disallineamento con la Vigilanza

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La Banca d’Italia ha inviato agli intermediari partecipanti, una comunicazione con la quale ha disposto che “per le esposizioni classificate a sofferenza oggetto di segnalazione di Centrale dei rischi (CR) non si applica il cure period. Di conseguenza, da quando non sono più rispettate le condizioni di cui all’art. 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni a sofferenza devono essere riclassificate nella categoria di censimento dei crediti per cassa, senza attendere i tre mesi previsti dal paragrafo 71 (a) delle Guidelines.

Si rileva un disallineamento tra i criteri da utilizzare in ambito CR e in ambito di segnalazioni di Vigilanza. Infatti la Circolare n. 272 –Matrice dei conti, pag. B.7, e la Circolare n. 217 Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL, pag. 24, affermano che “le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “cure period” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle Guidelines, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano”.

La problematica sembra riguardare solo specifiche fattispecie (nelle quali il debitore in sofferenza ad un certo punto paga all’ente finanziatore tutto lo scaduto e gli eventuali interessi di mora), Banca d’Italia quindi sottopone a banche e intermediari finanziari la proposta di:

  1. non intervenire, al momento, nella documentazione PUMA per gestire il disallineamento tra CR e segnalazioni di vigilanza;
  2. raccogliere informazioni su casi concreti da banche e intermediari del Gruppo per approfondire l’analisi della problematica.

Banca d’Italia chiede a banche e intermediari finanziari di fornire le proprie considerazioni entro il 9 aprile 2021 anche per il tramite delle Associazioni di Categoria.

 

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