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Centrale dei Rischi: l’ultimo cessionario non può effettuare la segnalazione in CR se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente

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Il Tribunale di Treviso, con l’ordinanza del 28 dicembre 2020, precisa che se dopo l’invio del preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia al debitore, il credito viene ceduto con diverse operazioni di cartolarizzazione, l’ultimo cessionario non può effettuare la segnalazione se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente.

Sussiste, nel caso in specie, il presupposto del fumus boni iuris in considerazione dell’ambiguità dei dati relativi sia al decorso di un certo lasso temporale che all’esiguità del credito, i quali potrebbero deporre sia a favore che contro la persistenza di quello stato di insolvenza che rappresenta il presupposto della segnalazione.

Il Consiglio ha ritenuto comunque di aderire alla prospettazione secondo cui la necessità dell’avvertimento dell’imminente segnalazione a sofferenza, inviata dell’Istituto di credito al cliente, derivi – oltre che dalle norme di Legge e di regolamento – dalla lettura costituzionalmente orientata delle pattuizioni contrattuali stipulate fra le parti ed, in particolare, dalla necessità di attenersi ad un obbligo di buona fede in executiviis nel corso del rapporto.

Quindi è il rispetto del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto ad imporre che l’ultimo cessionario non possa effettuare la segnalazione in CR se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente.

Anche ritenendo che la comunicazione fosse stata effettuata in precedenza, essa risaliva comunque al 6 gennaio 2011 e la segnalazione è avvenuta ad aprile 2020.

Tale comportamento deve essere valutato lesivo del canone di buona fede contrattuale, oltre che inidoneo a consentire lo scopo proprio per il quale la Legge ha introdotto l’obbligo di preavviso della segnalazione ossia, quello di porre il cliente nelle condizioni di conoscere l’imminenza della segnalazione e di interloquire al riguardo.

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