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Centrale dei Rischi – Nuova definizione di default

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A partire dalla segnalazione riferita a gennaio 2021 (con termine di inoltro 25 febbraio 2021), i criteri applicati a seguito della normativa di vigilanza di recente emanazione devono essere adottati anche per le segnalazioni di Centrale dei Rischi con riferimento alle esposizioni creditizie classificate a “inadempienze probabili” e “sofferenze”.

La normativa di vigilanza (in particolare la Circolare 272 13° aggiornamento, la Circolare 217 19° aggiornamento e gli “Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013”) richiede che la classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate sia effettuata in maniera univoca tra gli intermediari ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e che la valutazione sullo stato di deterioramento del debitore debba tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Nelle segnalazioni di vigilanza su base individuale, il debitore esposto verso più componenti di un gruppo bancario o finanziario deve essere dunque classificato nella medesima categoria di deterioramento.

In CR, la classificazione di un’esposizione creditizia tra gli “inadempimenti persistenti” (nella variabile “stato del rapporto”) continua a seguire il criterio della scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e, pertanto, non risente in alcun modo delle modifiche alle “soglie di rilevanza” introdotte con la nuova definizione di default.

Nell’eventuale interlocuzione con la clientela, Banca d’Italia sottolinea che è necessario tenere conto di quanto segue:

  1. le nuove regole sul default hanno un impatto molto limitato sulle informazioni della CR condivise con gli intermediari partecipanti e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela;
  2. l’unica modifica riguarda il fatto che nella CR, ai fini della classificazione “a sofferenza”, gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario devono tener conto di tutti gli elementi informativi (positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo;
  3. invece, sempre con riferimento alle informazioni CR condivise con gli intermediari, non è ravvisabile alcun impatto conseguente alle modifiche introdotte alle cc.dd. “soglie di rilevanza”.

Gli intermediari sono invitati a verificare che le comunicazioni fornite alla clientela siano conformi a quanto precisato.

Queste indicazioni saranno recepite nella Circolare n.139/91.

Per leggere o scaricare la Comunicazione di Banca d’Italia del 28 dicembre 2020 in materia di Centrale dei Rischi:

 

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