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Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio

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In data 9 febbraio 2018, Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari.

 

SCOPO DELLA COMUNICAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2018

Il Decreto legislativo 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017, ha interamente riscritto il D.Lgs., 231/2007 apportando consistenti modifiche alla normativa previgente con riferimento, in particolare, agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati.

 

Secondo l’articolo 9, c. 1, del citato D.Lgs 90/2017 “le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite […] continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018”. La disciplina transitoria non specifica, però, come risolvere eventuali contrasti tra le disposizioni attuative che continuano ad applicarsi e le nuove norme di legge; ne possono discendere dubbi interpretativi per gli intermediari.

 

Con questa comunicazione Banca d’Italia – nei limiti delle proprie competenze ed al fine di dirimere tali dubbi interpretativi – fornisce indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal novellato DLgs 231/2007 sia nel periodo transitorio (che scade il 31 marzo 2018) sia in quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione.

L’Organo di Vigilanza precisa che le indicazioni fornite costituiscono anche i criteri ai quali l’Istituto si atterrà nello svolgimento dei propri compiti di controllo per verificare il rispetto di alcuni profili della disciplina antiriciclaggio da parte degli intermediari.

 

ENTRATA IN VIGORE

Le indicazioni contenute nella Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 sono applicabili dal 10 febbraio 2018.

 

DESTINATARI

Le indicazioni di Banca d’Italia si indirizzano a:

  • Banche
  • Poste italiane S.p.A.
  • Istituti di moneta elettronica
  • Istituti di pagamento
  • Società di intermediazione mobiliare (SIM)
  • Società di gestione del risparmio (SGR)
  • Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
  • Società di investimento a capitale fisso (SICAF)
  • Intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB
  • Soggetti eroganti micro-credito
  • Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  • Società fiduciarie iscritte nell’albo ex art. 106 del TUB
  • Succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo
  • Intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro e stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana (di seguito “intermediari”), con la precisazione che essendo le SICAF e gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, stati inclusi nel novero dei destinatari degli obblighi AML solo a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 90/2017 ad essi, non si applica la normativa attuativa emanata dalla Banca d’Italia ai sensi delle previgenti disposizioni di legge; in attesa, quindi, dell’emanazione della nuova disciplina attuativa, essi tengono conto delle indicazioni contenute nella comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 nell’individuazione delle concrete modalità con cui adempiere agli obblighi AML.

 

CONTENUTO – RAPPORTO FRA NORMATIVA ATTUATIVA PREGRESSA E NUOVE NORME

In caso di contrasto, le nuove norme introdotte dal D.Lgs 90/2017 prevalgono sui provvedimenti Banca d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge; a questi provvedimenti gli intermediari dovranno attenersi, fino al 31 marzo 2018, solo nella misura in cui essi siano compatibili con la nuova disciplina.

CONTENUTO – LIMITI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI BANCA D’ITALIA

Provvedimento del 10 marzo 2011 recante “disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni..”.

Il provvedimento è in linea generale compatibile con il nuovo quadro normativo primario ed è pertanto applicabile.

 

Provvedimento del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione..”.

Il provvedimento non è più in vigore per effetto dell’abrogazione dell’obbligo di registrare i dati nell’AUI. Tuttavia gli artt. 31 e 32 del novellato D.Lgs. 231/2007 prevedono obblighi di conservazione dei dati e attribuiscono a Banca d’Italia il potere di emanare norme di attuazione che possono anche consentire l’utilizzo di “archivi informatizzati […] già istituiti presso i soggetti […] vigilati”. In attesa di tale intervento, l’utilizzo, su base volontaria, dell’Archivio Unico Informatico costituisce modalità idonea ad assolvere a questi obblighi.

 

Provvedimento del 3 aprile 2013 recante “disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela..”

Il novellato D.Lgs. 231/2007 disciplina in maniera diversa rispetto al passato e, peraltro, in modo molto analitico le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, le misure semplificate e, per taluni aspetti, quelle rafforzate di adeguata verifica e le regole in materia di esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica. In questi specifici casi gli intermediari devono applicare direttamente il novellato D.Lgs 231/2007. Risultano quindi interamente inapplicabili perché incompatibili con le nuove disposizioni di legge le seguenti parti del Provvedimento del 3 aprile 2013:

– “Parte terza: misure semplificate di adeguata verifica”;

– “Allegato 1: individuazione del titolare effettivo sub 2”.

Il citato Provvedimento resta applicabile laddove precisa aspetti che le nuove disposizioni disciplinano in linea di continuità con quelle abrogate (ad esempio, rimangono applicabili le norme in materia di: profilatura della clientela; ambito di applicazione; acquisizione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo; controllo costante del rapporto; obblighi rafforzati di adeguata verifica, incluse le previsioni in materia di operatività a distanza, con l’eccezione della parte sulle PEP cd. “domestiche”.

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Banca d’Italia precisa, infine, che gli intermediari debbono prendere anche in considerazione gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 ovviamente laddove compatibili con l’ordinamento nazionale.

 

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Comunicazione obblighi antiriciclaggio - febbraio 2018

Qui puoi scaricare e leggere direttamente la Comunicazione ufficiale di Banca d'Italia

 

 

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