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De-risking: consulto per estendere gli orientamenti EBA

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Banca d’Italia ha comunicato attraverso le Note n. 34 e 35 l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA in materia di de-risking e di estenderli anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari, ovvero:

  • intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, comprese le società fiduciarie;
  • soggetti eroganti micro-credito;
  • Cassa Depositi e Prestiti;
  • Poste Italiane per l’attività di bancoposta.

Gli orientamenti in oggetto pubblicati dall’EBA il 31 marzo 2023 sono i seguenti:

  • Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04);
  • Orientamenti EBA di modifica agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela per quanto concerne i clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (EBA/GL/2023/03).

Eventuali osservazioni sono possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla ricezione del documento di consultazione tramite:

  • PEC al seguente indirizzo: sna@pec.bancaditalia.it;
  • in forma cartacea Banca d’Italia, Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184 Roma.

Per consultare la documentazione:

 

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