De-risking: consulto per estendere gli orientamenti EBA
Banca d’Italia ha comunicato attraverso le Note n. 34 e 35 l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA in materia di de-risking e di estenderli anche agli intermediari vigilati che non ne sono destinatari, ovvero:
- intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, comprese le società fiduciarie;
- soggetti eroganti micro-credito;
- Cassa Depositi e Prestiti;
- Poste Italiane per l’attività di bancoposta.
Gli orientamenti in oggetto pubblicati dall’EBA il 31 marzo 2023 sono i seguenti:
- Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04);
- Orientamenti EBA di modifica agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela per quanto concerne i clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro (EBA/GL/2023/03).
Eventuali osservazioni sono possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla ricezione del documento di consultazione tramite:
- PEC al seguente indirizzo: sna@pec.bancaditalia.it;
- in forma cartacea Banca d’Italia, Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio, Via Piacenza, 6, 00184 Roma.
Per consultare la documentazione:
Documentazione di consultazione
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