Disposizioni sull’Adeguata Verifica della Clientela per Imprese di Assicurazione, (D. Lgs. 231/2007)
Anche l’IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, emana le disposizioni attuative in materia di Adeguata Verifica della Clientela e di Registrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Il Regolamento, emesso il 21 luglio 2014, entra in vigore il 1 gennaio 2015 e impone alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, del ramo vita, di adottare l’approccio basato sul rischio di riciclaggio, profilando la clientela e modulando, di conseguenza, l’intensità e l’estensione di applicazione degli obblighi di adeguata verifica.
Le fasi di identificazione e verifica si estendono anche al Beneficiario, definito come colui che percepisce la prestazione corrisposta dall’impresa di assicurazione sulla base della designazione fatta dal Cliente, senza trascurare Cliente, Esecutore e Titolare Effettivo.
Il Regolamento disciplina le ipotesi di adeguata verifica semplificata e rafforzata, oltre all’esecuzione da parte di terzi e alle fattispecie particolari.
Le registrazioni di dati e informazioni all’AUI avvengono secondo le modalità indicate nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e nel provvedimento della Banca d’Italia, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione.