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Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: 1° aggiornamento 8 marzo 2016

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Con questo primo aggiornamento, viene inserito nel Titolo III della Circolare n. 288 un nuovo capitolo che disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, della Legge 130/1999, la concessione di finanziamenti a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di società veicolo per la cartolarizzazione.

In attuazione della previsione di legge, Banca d’Italia specifica le modalità con cui gli intermediari finanziari che selezionano i prenditori dei finanziamenti erogati da una società veicolo devono rispettare il requisito di retention (contenuto nella regolamentazione prudenziale delle banche e degli intermediari finanziari) e i connessi obblighi in tema di politiche creditizie e informativa agli investitori.

La disciplina è coerente con la finalità dell’intervento legislativo di ampliare la disponibilità di fonti di finanziamento delle imprese alternative al circuito bancario; nello stesso tempo, essa – anche mediante l’allineamento degli interessi di intermediari e investitori – mira a incoraggiare prassi sane e prudenti di concessione e monitoraggio del credito e a prevenire fenomeni di shadow banking.

Le disposizioni descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d’Italia.