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Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

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Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove “Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”, in attuazione all’art. 34, comma 3, del D. Lgs 231/2007, come modificato dal D. Lgs 90/2017 in recepimento della IV direttiva (UE) 2015/849.

 

La nuova disciplina su: la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

Le disposizioni in bozza sono strutturate in una parte generale (11 articoli) e in quattro allegati.

La parte generale

Nella parte generale, le disposizioni riportano gli obblighi in materia di conservazione dei dati e delle informazioni (di cui agli artt. 31 e 32 del DLgs 231/2007) e indicano ulteriori categorie di dati che gli intermediari devono rendere disponibili alla Banca d’Italia e alla UIF.

Sono quindi disciplinate le modalità con le quali i dati e le informazioni devono essere resi disponibili. Gli Intermediari possono (A) limitarsi ad estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle disposizioni oppure (B) decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. “archivi standardizzati”), conformi agli standard previsti dalle disposizioni in consultazione, come l’AUI.

La modalità sub A) massimizza la semplificazione, i destinatari possono estrarre i dati dai sistemi contabili-gestionali che utilizzano, senza più istituire e gestire un archivio informatico dedicato. Inoltre, il numero di campi informativi da inserire nell’estrazione è inferiore rispetto a quello precedentemente previsto per l’AUI.

La modalità sub B), invece, tiene conto dei costi già sostenuti per la costituzione e la tenuta dell’AUI e dell’economicità nel mantenerlo per fornire i dati necessari alle finalità di vigilanza. Le disposizioni in consultazione non modificano in modo significativo la struttura fisica dell’archivio e gli standard informatici già in uso.

Le esclusioni

Non devono essere resi disponibili, secondo modalità standardizzate, i dati sui rapporti e/o sulle operazioni meno rilevanti ai fini della vigilanza antiriciclaggio, si tratta di:

Particolari tipologie di clientela a basso rischio.

Il decreto non prevede più esoneri dagli obblighi di conservazione per i dati e le informazioni relativi ai clienti sottoposti ad adeguata verifica semplificata; i dati in questione, pertanto, devono essere sempre conservati dagli intermediari con le modalità previste dalla legge. Ma – come prima per le registrazioni in AUI –  le disposizioni in conservazione esentano gli intermediari dall’obbligo di rendere disponibili, in modo standardizzato, i dati e le informazioni relativi a rapporti con specifiche tipologie di clientela a basso rischio (ad es.,gli intermediari bancari e finanziari);

Operazioni di importo < € 5.000.

Il decreto richiede ai destinatari di conservare a fini antiriciclaggio la documentazione riguardante tutte le operazioni effettuate a valere su un rapporto continuativo, a prescindere dal relativo importo. Prima l’obbligo di registrazione in AUI sussisteva per le sole operazioni di importo pari o superiore a € 15.000, anche se frazionate. Fermo quest’obbligo di legge, le disposizioni stabiliscono una soglia di importo unitario pari o superiore a euro 5.000, al di sotto della quale i dati relativi alle operazioni non devono essere resi disponibili con modalità standardizzate alle Autorità.

Eliminazione dell’obbligo di individuare le operazioni frazionate

Le nuove disposizioni eliminano l’obbligo di individuazione delle operazioni frazionate. Questa soluzione risponde all’esigenza di semplificazione e consente alla vigilanza di focalizzarsi in via prioritaria sull’analisi delle transazioni di maggiore rilievo.

Eliminazione dell’obbligo di riversare i rapporti continuativi nell’AUI

I destinatari che intendono continuare a utilizzare l’AUI dovranno riversare in archivio solo le informazioni riguardanti le operazioni; le informazioni relative ai rapporti continuativi potranno invece essere estratte dal sistema anagrafico aziendale.

I quattro allegati

Le disposizioni sulla conservazione dei dati e delle informazioni in consultazione sono corredate da quattro allegati che contengono rispettivamente:

  • Allegato n. 1 = gli standard tecnici e le compatibilità informatiche per estrarre i dati per la Banca d’Italia e la UIF da parte degli intermediari che decidono di non istituire un archivio dedicato all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio
  • Allegato n. 2 =  gli standard tecnici di registrazione applicabili a quegli intermediari che decidono di continuare ad utilizzare archivi informatici standardizzati, come l’AUI;
  • Allegato n. 3 =  le causali analitiche con cui devono essere comunque codificate le operazioni;
  • Allegato n. 4 = la codifica della tipologia degli intermediari.

 

Osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione e sui suoi allegati possono essere trasmessi a Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia a partire dal 31 luglio 2018.

La pubblica consultazione è aperta fino al 1° ottobre 2018.

 

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Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio

Qui puoi leggere o scaricare:

  • Le disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in consultazione
  • L’allegato 1 - Standard tecnici delle estrazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), delle disposizioni in consultazione
  • L’allegato 2 - Archivi standardizzati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), delle disposizioni in consultazione
  • L’allegato 3 - Causali analitiche
  • L’allegato 4 - Codifica degli intermediari segnalanti