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Emanata la nuova Circolare 303 – “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari”

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Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 303 “Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari” con cui fornisce le disposizioni attuative per i nuovi obblighi segnaletici derivanti dal Regolamento BCE/2016/221 che ha innovato il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari (cd. “SHS Group module”).

La BCE ha fornito informazioni di dettaglio nelle “Guidance notes to reporting agents on SHS regulation for statistics on holdings of securities by reporting banking groups”.

La nuova survey “SHSG”

Gli obblighi segnaletici riguardano i gruppi bancari individuati attraverso Decisioni del Consiglio Direttivo di Banca Centrale Europea. Ad essi sono stati (o saranno) notificati i relativi obblighi con lettera di Banca d’Italia.

Le segnalazioni verranno trasmesse dalla capogruppo per conto di tutte le sue componenti e riguardano le detenzioni in titoli di ciascuna componente del gruppo compresa nel perimetro di tipo ‘prudenziale’ così come indicato dall’art. 1 punto 4 del Regolamento.

Per la segnalazione viene creata la nuova survey “SHSG” e, contestualmente alla sua entrata in vigore, viene abolita la survey “SH” con la quale sono state raccolte alcune informazioni necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Decorrenza delle segnalazioni

I nuovi obblighi segnaletici decorrono dalla data contabile del 30.09.2018.

La frequenza della rilevazione è trimestrale, con termine di trasmissione dopo 45 giorni di calendario dalla data contabile di riferimento quindi la prima scadenza segnaletica, relativa al 30 settembre 2018, sarà il 14 novembre 2018.

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Circolare 303 - Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari