In consultazione il 19° aggiornamento della Circolare 139/91 – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi
Banca d’Italia sottopone alla pubblica consultazione le modifiche alla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari – 19° aggiornamento.
L’ACCESSO AI DATI NOMINATIVI DELLA CENTRALE DEI RISCHI
La nuova funzionalità web
Banca d’Italia prevede diverse modalità, tutte gratuite, per accedere ai dati nominativi della Centrale dei rischi da parte dei soggetti cui i dati si riferiscono e degli altri soggetti legittimati:
- la posta ordinaria;
- lo sportello di Filiale;
- la posta elettronica certificata;
- il portale web.
Quest’ultima nuova funzionalità rende semplice e veloce sia la richiesta che l’acquisizione delle informazioni richieste e risponde alla duplice esigenza di:
- tutelare la riservatezza dei dati che vengono consegnati sempre e solo alla persona giuridica in qualità di soggetto diretto interessato;
- innalzare i livelli di efficienza del servizio di accesso ai dati.
I diretti interessati – persone fisiche e i rappresentanti legali delle persone giuridiche – se muniti di identità digitale possono consultare on line i propri dati oppure, in assenza di identità digitale, possono trasmettere la richiesta di accesso tramite web e ricevere la risposta via pec o posta ordinaria.
CONTENUTO DELLA MODIFICA PROPOSTA
Facilitato l’accesso diretto ai dati e disincentivato l’accesso per il tramite di soggetti terzi delegati
La modifica proposta tende a evidenziare le finalità del servizio di accesso ai dati della Centrale dei rischi offerto dalla Banca d’Italia: nel caso di richiesta (o di deleghe al ritiro) da parte di persone giuridiche presentata per il tramite di un soggetto delegato -rappresentante volontario, la previsione di consegna alla persona giuridica delegante è di 90 giorni mentre per le richieste di accesso presentate in proprio dalle persone giuridiche, la previsione di consegna dei dati è entro lo stesso termine previsto per le persone fisiche ossia 30 giorni.
L’acquisizione diretta e a distanza dei dati tramite la nuova funzionalità web ne facilita l’immediata conoscenza e dovrebbe rendere meno frequente il ricorso a soggetti terzi delegati, a vantaggio dell’efficienza del servizio offerto da Banca d’Italia e della sua celerità; inoltre in questo modo vengono rafforzati i presidi a tutela della riservatezza dei dati:
- l’accesso ai dati della CR per il tramite di un terzo rappresentante volontario richiede tempi più lunghi perché occorre verificare, prima e caso per caso, la validità della delega esibita, per impedire la consegna dei dati a soggetti non autorizzati a riceverli;
- l’accesso tramite soggetti terzi pone il rischio di una acquisizione massiva di deleghe da parte di un numero ristretto di soggetti delegati, suscettibile di snaturare le finalità del servizio di accesso ai dati della CR che sono:
- la verifica della propria posizione in Centrale dei rischi,
- la richiesta di correzione del dato ritenuto errato,
- la difesa in giudizio.
Osservazioni, termini, entrata in vigore
Come sempre, le osservazioni possono essere trasmesse – entro il termine della consultazione – all’indirizzo di posta elettronica certificata res@pec.bancaditalia.it oppure tramite posta cartacea da indirizzare al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.
I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito internet di Banca d’Italia.
Il termine per la consultazione è fissato in 60 giorni.
L’aggiornamento entrerebbe in vigore nella prima metà del 2020.
Il documento di consultazione non è accompagnato dall’Analisi d’Impatto Regolamentare (AIR) in quanto – come stabiliscono le previsioni dell’art. 8, comma 3, del Provvedimento Banca d’Italia del 9 luglio 2019 – le novità da introdursi in materia di accesso ai dati della CR non comporteranno costi aggiuntivi né per gli intermediari partecipanti, né per i soggetti segnalati.
Qui puoi leggere o scaricare il documento per la consultazione “Modifiche alla Circolare n. 139/1991 19° aggiornamento”