SEFIN Easy Banca d'Italia
02/69.365.215

In consultazione le disposizioni in materia di valutazione dell’idoneità degli esponenti e di informazioni e i documenti necessari per l’acquisizione di partecipazioni qualificate

//
Categories

Disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”

Banca d’Italia pone in pubblica consultazione lo schema delle Disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

Le Disposizioni sono in linea con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 169/2020 e in attuazione dell’articolo 26 del TUB; esse si propongono di disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla valutazione, da parte della Banca d’Italia, dell’idoneità degli esponenti e i connessi necessari adempimenti da parte degli Intermediari.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive.

La consultazione è aperta fino al 19 febbraio 2021.

Le Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia per la presentazione dell’istanza per l’acquisizione di partecipazioni qualificate

L’Organo di Vigilanza, nel contempo, sottopone a pubblica consultazione le Disposizioni in materia di informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia per la presentazione dell’istanza per l’acquisizione di partecipazioni qualificate (i.e.: 10%, 20%, 30%, 50% del capitale o dei diritti di voto; influenza notevole; controllo) in intermediari vigilati operanti nei settori bancario e finanziario (i.e., banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF).

In questi casi, infatti, i candidati acquirenti devono ottenere autorizzazione dell’Autorità competente.

Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 19 del TUB e all’articolo 15 del TUF, entrambi modificati per il recepimento della CRD (direttiva 2013/36/UE) e delle altre normative del settore finanziario (MiFID II, UCITS, c.d. PSD II e c.d. EMD).

Il documento di consultazione tiene conto degli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia di assetti proprietari di attuazione delle direttive europee e delle policy stances della BCE e si limita a individuare l’insieme di informazioni che il candidato acquirente è tenuto a trasmettere all’Autorità competente per l’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione.

Questa consultazione è aperta fino al 22 marzo 2021.

Per leggere o scaricare:

 

Scopri i nostri servizi per gli adempimenti periodici di segnalazione di vigilanza.