In consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”; tali disposizioni danno attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.
Gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”
Il quadro normativo di riferimento per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante è stato profondamente innovato dal decreto legislativo n. 90/2017. La riforma ha portato modifiche anche al decreto-legge n. 350/2001 sulle “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro.
E’ stato istituito un elenco, tenuto dalla Banca d’Italia, cui gli operatori devono iscriversi per poter svolgere l’attività di trattamento delle banconote in euro; con Provvedimento del 23 aprile 2019, Banca d’Italia ne ha definito i requisiti per l’iscrizione, la cancellazione e la decadenza.
Banca d’Italia è l’Autorità di vigilanza a fini antiriciclaggio di questi operatori, nei confronti dei quali ha poteri normativi, ispettivi e sanzionatori.
I poteri normativi di Banca d’Italia in ambito Antiriciclaggio
La Banca d’Italia, ai sensi del decreto antiriciclaggio, è chiamata ad adottare, anche con riguardo agli operatori in questione le relative disposizioni di attuazione in materia di assetto organizzativo e di adeguata verifica della clientela (art. 7, comma 1, lett. a) del decreto n. 231/2007).
Con il Provvedimento dell’aprile 2019, Banca d’Italia ha emanato la disciplina in materia di assetto organizzativo, procedure e controlli di cui gli operatori iscritti nell’elenco che svolgono l’attività di trattamento delle banconote in euro devono dotarsi per prevenire il coinvolgimento in possibili fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il documento ora in consultazione darà attuazione alle previsioni sull’adeguata verifica della clientela contenute nel decreto antiriciclaggio e rivolte agli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante.
Il contenuto del Provvedimento in consultazione
Il documento è in linea con la nuova disciplina antiriciclaggio ma nel contempo tiene conto delle peculiarità che caratterizzano l’attività di trattamento del contante che, spesso, comporta relazioni di tipo trilaterale; queste relazioni vedono coinvolti gli operatori oggetto del provvedimento, i loro clienti (principalmente, intermediari bancari e finanziari che hanno esternalizzato l’attività di trattamento del contante) e il soggetto nei confronti del quale gli operatori effettuano in concreto la prestazione (c.d. soggetto servito, es. operatori della grande distribuzione, money transfer ecc.) per lo più clienti dell’intermediario.
In questo contesto, gli operatori devono svolgere l’adeguata verifica nei confronti dei propri clienti e, nel contempo, richiedere agli stessi di svolgere un’attività di monitoraggio sull’operatività dei “soggetti serviti”, così da poter essere in grado di cogliere eventuali anomalie o incongruenze da valutare ai fini dell’inoltro di una SOS alla UIF.
Il Provvedimento è strutturato come segue:
- definisce i criteri generali che gli operatori devono seguire per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Parte Prima);
- disciplina il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Parte Seconda);
- precisa i principi generali e il contenuto degli obblighi semplificati di adeguata verifica (Parte Terza);
- definisce i principi generali e il contenuto degli obblighi rafforzati di adeguata verifica (Parte Quarta);
- precisa le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (Parte Quinta);
- individua i criteri che gli operatori applicano nel caso di prestazione resa nei confronti di un soggetto diverso dal cliente, c.d. soggetto servito (Parte Sesta).
- chiarisce il contenuto degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio (Parte finale).
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi a Banca d’Italia entro il 18 novembre 2019 via PEC oppure con una missiva cartacea e concomitante copia in formato elettronico.
Qui puoi leggere o scaricare:
- Le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”
- La “Relazione illustrativa per la consultazione”