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In consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela

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Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le nuove Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela in attuazione alle previsioni contenute nel DLgs 231/2007, come modificato dal DLgs 90/2017 in recepimento della IV direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

 

Le principali novità contenute nelle disposizioni in consultazione:

Policy di adeguata verifica

Nella policy sull’adeguata verifica vanno definite le scelte che in concreto si intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di adeguata verifica.

Titolare Effettivo

Il titolare effettivo può essere identificato, anche nei casi di soggetti privi di personalità giuridica sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie regolate espressamente, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente;

Deve essere consultata ogni fonte informativa utile per individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo: le informazioni contenute nel registro delle imprese costituiscono solo una delle fonti utilizzabili.

Adeguata verifica semplificata

Come fattore di basso rischio in aggiunta a quelli indicati dal Decreto, vi è lo status di intermediario bancario o finanziario;

Le misure semplificate previste in materia di identificazione del cliente, consentono esclusivamente di differire, in un intervallo di tempo definito, l’effettiva acquisizione della copia del documento identificativo;

Misure semplificate specifiche sono previste per gli intermediari che collocano servizi di investimento attraverso altri intermediari sulla base di accordi di collaborazione.

Adeguata verifica rafforzata

In coerenza con l’evoluzione della tecnologia le ipotesi di operatività a distanza non sono più qualificate come ad alto rischio automatico;

Vengono forniti esempi esplicativi dei fattori di rischio elevato previsti dal Decreto ed individuate misure rafforzate che possono essere adottate;

Alcune casistiche indicative di rischio elevato, sottoposte a verifica rafforzata dal Provvedimento del 2013, sono state ricondotte a fattori di rischio da prendere in esame per individuare il grado di rischiosità della clientela (clienti oggetto di SOS, versamenti di contante da altri Stati con obbligo di dichiarazione transfrontaliera; utilizzo di banconote di taglio apicale).

Adeguata verifica a distanza

Fra gli strumenti di verifica sono stati ricompresi i meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologicamente innovative, come le forme di riconoscimento biometrico;

Viene definita una procedura dettagliata per effettuare l’adeguata verifica in digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video (cfr. Regolamento recante le modalità attuative per la gestione dello Spid del 28/07/2015).

Adeguata verifica tramite terzi

Le disposizioni attuative sono state riviste in coerenza alle modifiche legislative: l’innovazione di avvalersi dell’adeguata verifica svolta dal terzo a distanza che consente di superare la principale rigidità operativa che impediva agli intermediari di avvalersene appieno e l’impossibilità ad avvalersi del bonifico come attestazione di corretto svolgimento dell’adeguata verifica da parte del terzo.

Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA)

Gli orientamenti sono stati recepiti nelle disposizioni in consultazione attraverso l’incorporazione nel testo della parte generale e tramite rinvio diretto per i fattori di rischio settoriali.

 

Osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione possono essere trasmessi a Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ossia dal 13 aprile 2018.

 

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Adeguata Verifica della Clientela: Documento in consultazione delle nuove disposizioni di Banca d'Italia e orientamenti delle Autorità di Vigilanza Europee

Qui puoi leggere e scaricare le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela in consultazione e gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA e EIOPA) del 4 gennaio 2018

 

Qui puoi consultare: i nostri servizi completi in materia di Adeguata Verifica della Clientela