Modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Provvedimento Banca d’Italia del 18 dicembre 2012), già riviste nel maggio 2016 al recepimento della direttiva CRD IV e avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico.
Le attuali modifiche riflettono le novità introdotte dal DLgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio che, a livello sanzionatorio, segue l’impostazione adottata dalla CRD IV.
Altre modifiche riguardano l’adeguamento della procedura sanzionatoria alle previsioni del Testo Unico della Finanza in attuazione delle direttive “UCITS V” (2014/91/UE) e “MiFID II” (2014/65/UE): si fa riferimento, ad esempio, alla sanzione accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari vigilati.
Le nuove previsioni consentono di notificare in via ordinaria la contestazione delle violazioni via PEC, anche presso l’indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d’Italia.
In merito all’accertamento da parte di Banca d’Italia, si precisa che per le violazioni in materia di antiriciclaggio (ex art . 62 del novellato d.lgs. 231/2007), le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate solo nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
Nei casi previsti dal citato art. 62, comma 3, tenuto conto della gravità della violazione accertata, agli esponenti che, non assolvendo ai compiti correlati alla funzione, hanno agevolato, facilitato o reso possibili le violazioni indicate al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle oppure hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l’intermediario.
Si sottolinea infine che per fissare l’importo delle sanzioni pecuniarie e la durata delle eventuali sanzioni accessorie, irrogate ai sensi del d.lgs. 231/2007, si considera anche l’adozione, da parte dell’intermediario, di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle proprie dimensioni.
La consultazione pubblica delle modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa resterà aperta fino al 14 maggio 2018.
Qui puoi leggere o scaricare le modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa in consultazione