Note di chiarimento sulle segnalazioni in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
La Banca d’Italia ha rilasciato una nota di chiarimento sulla procedura di segnalazione per l’esternalizzazione delle funzioni aziendali da parte degli intermediari vigilati.
I chiarimenti forniti in merito alla segnalazione dell’esternalizzazione delle funzioni aziendali trattano i seguenti punti in sintesi:
- modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali per gli accordi di esternalizzazione già in vigore;
- momento in cui devono essere segnalate le modifiche contrattuali intervenute dopo il 31 dicembre, ma prima dell’invio della segnalazione a Banca d’Italia entro il 30 aprile;
- procedure per segnalare le informazioni relative agli accordi di esternalizzazione di un intermediario vigilato coinvolto in un’operazione di fusione con un altro intermediario vigilato;
- modo di segnalare il preavviso indicato in mesi nei contratti, contrapposto ai giorni specificati nelle Istruzioni;
- tipologia di preavviso da considerare nel caso di due previsti nel contratto, uno per recesso ad nutum e uno per rinnovo;
- compilazione delle date di inizio, scadenza e prossimo rinnovo nel caso di contratti con possibilità di rinnovo tacito;
- valore da inserire nel costo annuo nel caso in cui il contratto non abbia generato costi nell’anno di riferimento della segnalazione;
- compilazione della data dell’ultima valutazione da parte dell’organo aziendale competente;
- segnalazione dei contratti con lo stesso fornitore quando sono multipli;
- compilazione del trattamento dei dati personali nel caso in cui il fornitore non proceda al trattamento;
- verifiche effettuate da personale dipendente ma non appartenente alla funzione di internal audit per la compilazione delle date di ultima e prossima verifica audit;
- oggetto della segnalazione per i contratti di gestione dei patrimoni di SICAV/SICAF.
Ricordiamo, inoltre, che sono tenuti alla citata segnalazione sia le Banche e Gruppi bancari Less Significant sia gli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB non appartenenti a gruppi significativi italiani o europei.
Le Banche e i Gruppi bancari Significant, nonché gli intermediari vigilati in essi rientranti, non sono inclusi nel perimetro della segnalazione perché già soggetti alla rilevazione outsourcing in ambito SSM (Single Supervisory Mechanism).
Per consultare la documentazione:
Note di chiarimento