Nuove disposizioni sulle segnalazioni in materia di Esternalizzazione di Funzioni Aziendali
Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni sulla segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.
La segnalazione in oggetto ha come obiettivo la raccolta di informazioni:
- sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati;
- sui fornitori e subfornitori di servizi;
- sulla tipologia di funzioni esternalizzate.
La raccolta di questi dati è funzionale all’analisi e al monitoraggio dei rischi derivanti dal ricorso a terze parti per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività proprie degli intermediari vigilati, al fine di assicurare la stabilità degli intermediari stessi e del sistema bancario e finanziario.
Tali informazioni sono quindi fondamentali per l’esercizio dell’attività di vigilanza e sono rilevanti soprattutto per individuare e valutare eventuali situazioni di concentrazione di fornitori di servizi, in linea con le disposizioni europee.
Sono oggetto di segnalazione il contratto di esternalizzazione, le informazioni sugli intermediari vigilati firmatari degli accordi e, se diversi, sugli intermediari che utilizzano i servizi prestati dai fornitori (c.d. utilizzatori), sui fornitori di servizi ai quali lo svolgimento delle funzioni aziendali è affidato e, se presenti, sugli eventuali subfornitori.
Agli intermediari è richiesto di fornire, salvo diversamente indicato nelle Istruzioni per la compilazione, le seguenti informazioni:
- per tutti gli accordi di esternalizzazione:
- alcune previsioni dei contratti (ad es. durata, termini di rinnovo e di preavviso, costo);
- firmatari e utilizzatori dei contratti; fornitori di servizi;
- tipologia e caratteristiche della funzione esternalizzata (ad es. la categoria dell’attività esternalizzata e la data in cui, se del caso, ne è stata valutata l’essenzialità e l’importanza);
- servizi erogati in modalità cloud computing, il modello di cloud utilizzato e il provider cloud.
- per gli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (FEI) o di funzioni operative importanti (FOI):
- la motivazione per la classificazione a FEI/FOI;
- la valutazione dei rischi derivanti dall’esternalizzazione della FEI/FOI;
- l’organo decisionale che ha deliberato l’esternalizzazione;
- le verifiche di audit effettuate e pianificate;
- la valutazione del livello di sostituibilità del fornitore di servizi;
- la subesternalizzazione e gli eventuali subfornitori;
- il paese di erogazione dei servizi e quello di memorizzazione dei dati.
L’inoltro dei flussi informativi da parte degli intermediari vigilati ha periodicità annuale. Gli intermediari sono tenuti a inviare i dati alla Banca d’Italia entro il 30 aprile dell’anno successivo alla data di riferimento, ad eccezione del primo inoltro che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 sui contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022.
Per consultare la documentazione: