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Obbligazioni bancarie garantite: la consultazione sulle Disposizioni Banca d’Italia

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Banca d’Italia ha pubblicato il documento di consultazione sulle disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite (i “covered bond”), avviando il processo di consultazione pubblica, rivolto agli operatori del settore, sulle proposte di modifica alle suddette disposizioni contenute nella Parte Terza, Capitolo 3, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “Circolare 285”).

Le modifiche alla Circolare 285 si rendono necessarie per:

1. attuare le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della CBD, contenute nel Titolo I-bis della legge 130/1999, che attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni attuative con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

  1. i criteri per la valutazione degli attivi segregati a beneficio dei portatori delle obbligazioni (c.d. attivi idonei) e le condizioni per l’inclusione tra gli attivi idonei di contratti derivati di copertura (cfr. artt. 7-novies e 7-decies);
  2. le modalità di calcolo dei requisiti di copertura previsti dall’art. 7-undecies;
  3. le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni indicate nell’art. 7-terdecies in materia di programmi provvisti di clausole di estensione automatica delle scadenze;
  4. i requisiti che devono essere rispettati dalla società che viene incaricata dalla banca emittente del controllo sulla regolarità dello svolgimento del programma di emissione (c.d. società di controllo dell’aggregato di copertura, cfr. art. 7-sexiesdecies);
  5. l’informativa al pubblico (cfr. art. 7- septiesdecies);
  6. le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione dei nuovi programmi di emissione (cfr. art. 7-noviesdecies).

2. definire le scelte di esercizio delle discrezionalità previste dal Regolamento relative a:

  1. la possibilità di ricorrere, quali controparti dei contratti derivati inclusi nel cover pool, ad istituti di credito con rating corrispondente alla classe di merito di credito 3 (oltre che 1 e 2);
  2. la possibilità di ridurre il livello minimo di eccesso di garanzia (c.d. overcollateralizaion) dal 5% fino ad un minimo del 2% del valore nominale delle obbligazioni emesse, ai fini dell’applicazione del trattamento prudenziale privilegiato dell’articolo 129 CRR.

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Per consultare la documentazione: