Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio – Il Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il 10 novembre 2019
Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92 e attuazione alla direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio).
Il Decreto che recepisce nel nostro ordinamento la quinta Direttiva Antiriciclaggio e apporta le conseguenti modifiche al D.Lgs 231/2007 entra in vigore il 10 novembre 2019; l’atto era stato approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri il 3 ottobre scorso.
Oltre a rinviare alla nostra news del 4 ottobre 2019, poniamo in evidenza alcune delle novità introdotte.
Con riguardo alle categorie di soggetti obbligati, la platea si estende, fra gli altri, alle succursali “insediate” degli intermediari assicurativi e ai prestatori di portafoglio digitale; nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità devono provvedere all’adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.
Qualora il titolare effettivo di clienti diversi da persone fisiche venga individuato nei titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione è ora necessario motivare le ragioni che non hanno consentito l’applicazione dei criteri enunciati nei precedenti commi dell’articolo 20.
In materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, sono previsti casi di esclusione qualora l’accesso esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimenti, ricatto, estorsione, molestia, violenza, intimidazione oppure il titolare effettivo sia un soggetto minore e incapace; il termine per l’emissione del Decreto del MEF sulle modalità di comunicazione sugli obblighi e sui requisiti del registro è stato modificato in 36 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs 90/2017, avvenuta il 4 luglio 2017.
Si evidenzia che con riguardo alle misure di adeguata verifica rafforzata, tra i fattori di rischio relativi ai prodotti e ai canali distributivi, sono da considerare “i rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale” e “le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette”.
In relazione alle Persone Politicamente Esposte, viene precisato che se le stesse agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni le misure di adeguata verifica devono essere commisurate al rischio concreto rilevato.
Con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette, la comunicazione fra intermediari resta consentita ma viene circoscritta all’interno dei gruppi di appartenenza.
Si evidenzia, infine, che le sanzioni sono estese alle violazioni in materia di organizzazione, procedure e controlli per i soggetti vigilati e per gli operatori non finanziari.
Qui puoi leggere o scaricare il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale