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Aggiornamento del Testo Unico Bancario – gennaio 2018

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Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione del TUB (Testo Unico Bancario) a gennaio 2018 (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) aggiornata al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218 (pubblicato nella G.U. n. 10 del 13 gennaio 2018).

Il decreto legislativo 218/2017 ha recepito nel nostro ordinamento il nuovo regime della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e adeguato le disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 (IFR) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Recepimento della DIRETTIVA PSD2 relativa ai servizi di pagamento

  • Regolamenta nuovi servizi di pagamento e nuove istituzioni finanziarie,
  • Restringe l’ambito della cd. telecom exemption, ossia l’esenzione dagli obblighi PSD per gli operatori di telecomunicazioni previsto dalla direttiva del 2007 che ora si applica al solo contenuto digitale fornito da terze parti e al di sotto di una certa soglia di valore.
  • Rende più stringente la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Autorità nazionali in sede di rilascio di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento; l’EBA, a tal fine, terrà un registro centralizzato degli istituti di pagamento autorizzati e iscritti.
  • Rende più sicuri i pagamenti elettronici, introducendo misure che gli istituti di pagamento – ivi comprese le banche – devono sviluppare obbligatoriamente.
  • Dispone misure di sicurezza per proteggere in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi, (l’innalzamento dei requisiti di sicurezza dei pagamenti è ora un requisito stringente per ottenere l’autorizzazione);
  • Sempre sotto il profilo della sicurezza, prevede per i prestatori di servizi di pagamento l’applicazione della cd. autenticazione rafforzata del cliente (strong customer authentication – SCA): un processo che convalida l’identità dell’utilizzatore del servizio o la transazione di pagamento (più specificamente, verifica se l’uso di uno strumento di pagamento è autorizzato).
  • Estende l’ambito di applicazione anche ai pagamenti da/per Paesi terzi all’Unione, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell’Unione Europea.

Il termine di recepimento della direttiva PSD2 nella legislazione nazionale era il 13 gennaio 2018.

 

Aggiornamento del Testo Unico Bancario a gennaio 2018: tutte le modifiche

In primo luogo viene modificato l’articolo l recante le definizioni rilevanti: le lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, chiariscono che lo “Stato di origine” è quello in cui banche, IMEL e IP sono autorizzati all’esercizio dell’attività. Nello stesso senso è modificata la definizione di “succursale”.

Vengono introdotte (lettera h-septies.l)) una nuova definizione di servizi di pagamento secondo quanto previsto all’allegato I della Direttiva e (lettera i)) e la definizione di punto di contatto centrale, ossia il soggetto o della struttura designata dalle banche, dagli IMEL o dagli IP comunitari che operano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, sul territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria (di cui all’articolo 128-quater). Si fa presente che il Governo ha rammentato che tale definizione – inserita per assicurare il corretto recepimento della PSD2 – è tenuta distinta da quella contenuta nelle norme antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 90 del 2017), le cui disposizioni restano ferme.

 

Viene introdotto l’articolo 114-bis.1 che consente agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia.

 

Viene modificato l’articolo 114-quater in tema di IMEL che dispone che la Banca d’Italia iscriva in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia; sono poi previste forme di comunicazione tra Banca d’Italia ed EBA riguardo alle informazioni iscritte nell’albo, alle modifiche, nonché, alle ragioni che determinano la revoca dell’autorizzazione o specifiche esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa.

 

La modifica all’articolo 114-quinquies, relativo all’autorizzazione ed all’operatività transfrontaliera, prevede che l’autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia agli IMEL sia sottoposta non solo alla condizione che abbiano la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica ma anche che essi effettivamente svolgano almeno una parte dell’attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica.

 

Con le modifiche apportate all’articolo 114-quinquies.2 in materia di vigilanza, si dispone l’aggiornamento della dicitura recata dai commi 4 e 5, sulla base delle nuove definizioni di “Stato di origine”, “Stato ospitante” e “succursale”. Questi commi riguardano le ispezioni che la Banca d’Italia può effettuare su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni degli istituti di moneta elettronica e la relativa notifica che deve effettuare la Banca d’Italia all’autorità competente dello Stato ospitante.

È poi sostituito il comma 6-bis, che riguarda il potere riconosciuto alla Banca d’Italia in caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi ad essi imposti dal TUB. Con la sostituzione del comma 6-ter si dispone invece che, nel caso di mancanza o insufficienza dei provvedimenti dell’Autorità dello Stato d’origine, ad es. nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi stessi, la Banca d’Italia possa adottare in via provvisoria le misure necessarie, dandone comunicazione all’autorità dello Stato di origine.

 

Le modifiche all’articolo 114-septies del TUB, concernente la tenuta dell’albo degli istituti di pagamento, prevedono che, parallelamente con quanto previsto per l’albo degli IMEL siano iscritte anche le succursali degli IP italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia e non più le succursali di IP esteri.

Sono poi introdotti:

  • il comma l-bis recante gli obblighi di comunicazione tra Banca d’Italia ed EBA in ordine alle informazioni iscritte nell’albo.
  • il comma 2-bis che dispone che i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti siano iscritti in una sezione speciale dell’albo al ricorrere di specifiche condizioni e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento.

Viene modificato l’articolo 114-novies, relativo all’autorizzazione concessa all’esercizio dell’attività degli istituti di pagamento. Si dispone, in primo luogo, che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte della Banca d’Italia, solo se hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e svolgano effettivamente almeno una parte dell’attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica. Inoltre (comma 1-bis) gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d’Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a patto che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni recati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall’IVASS.

 

La modifica all’articolo 114-decies stabilisce che gli istituti di pagamento italiani possano prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

L’intervento sull’articolo 114-duodecies in tema di tutela dei conti di pagamento ha la finalità di chiarire (comma 1-bis) che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento.

La modifica ai commi 4 e 5 dell’articolo 114-quaterdecies, in tema di vigilanza, ricalca quanto descritto in tema di IMEL.

 

Le modifiche all’articolo 114-sexiesdecies, riguardano la possibilità che la concessione di deroghe agli obblighi di legge possa essere parziale o totale.

 

L’introdotto articolo 114-septiesdecies riguarda i prestatori del servizio di informazione sui conti mentre l’introdotto articolo 114-octiesdecies concerne l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca.

Il nuovo articolo 114-octiesdecies prevede che le banche non possano impedire agli istituti di pagamento di aprire e mantenere conti di pagamento, salvo che questo sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

 

Per effetto delle modifiche all’articolo 126-bis, anche se le parti possono pattiziamente escludere l’applicazione di alcune norme di legge, ove l’utilizzatore di servizi di pagamento sia diverso da un consumatore o una micro-impresa, restano ferme le prescrizioni obbligatorie del regolamento IFR.

Viene abrogato l’articolo 126-ter del TUB concernente le spese applicabili e l’intervento sull’articolo 127-bis introduce il divieto di addebitare spese al cliente, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati.

Viene modificato l’articolo 126-quater relativo alle informazioni sulle operazioni di pagamento e sui contratti; in particolare è aggiunto il comma 4-bis che demanda alla Banca d’Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.

 

Viene novellata la norma relativa alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (di cui all’articolo 126-sexies del TUB). E’ previsto che, se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative, fornite all’utilizzatore, possano essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.

Viene poi modificato (sostituendo il comma 1) l’articolo 126-octies che stabilisce il principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti. Si chiarisce che, ove prima dell’operazione venga offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio debba comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso sportelli automatici (bancomat).

 

Il novellato articolo 128 in tema di controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza chiarisce che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d’Italia e delle Autorità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL.

 

Il novellato articolo 128-decies, concernente gli obblighi di trasparenza per agenti e mediatori e i connessi poteri di controllo, prevede la designazione di un punto di contatto centrale in Italia per le banche, gli istituti di pagamento e gli IMEL comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria, nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, della Direttiva PSD 2, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Si fanno in ogni caso salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al D.Lgs. n.231/2007, che hanno una finalità diversa, ossia quella della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

 

Infine, con le modifiche all’articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, si allinea l’impianto sanzionatorio del Testo Unico a quanto previsto dalla norma di delega (articolo 12 della legge n. 170 del 2016): in particolare, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzati funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al massimale di 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile (articolo 12, comma 1, lettera 1), della legge n. 170 del 2016).

 

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Testo Unico Bancario - gennaio 2018

Qui puoi scaricare e leggere il testo integrale del Testo Unico Bancario pubblicato a Gennaio 2018