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Trattamento segnaletico in Centrale dei rischi e in AnaCredit delle cessioni di crediti d’imposta riconosciuti dai Provvedimenti relativi al COVID-19

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Banca d’Italia torna sui crediti di imposta sui quali, in data 5 gennaio 2021, il “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS” aveva pubblicato il documento “Trattamento contabile dei crediti d’imposta connessi con i Decreti Legge Cura Italia e Rilancio acquistati a seguito di cessione da parte dei beneficiari diretti o di precedenti acquirenti”.

Nel citato documento erano stati forniti chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti d’imposta introdotti dai Decreti Legge n. 18/2020, “Cura Italia”, e n. 34/2020 “Rilancio” da parte dell’ente che li acquista.

Ora, con la Comunicazione in esame, Banca d’Italia precisa che le operazioni che presentano le caratteristiche: assenza del diritto ad incassare il corrispettivo e assenza di una valutazione del merito creditizio nella decisione di acquistare o meno il credito fiscale non devono essere segnalate nella Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia.

Le cessioni di crediti d’imposta in questione non sono neanche oggetto di segnalazione in AnaCredit in quanto non hanno le caratteristiche indicate dal Regolamento (EU) 2016/867 (Regolamento AnaCredit) che definisce le tipologie di finanziamenti che rientrano nel perimetro della rilevazione.

Infine, l’Organo di Vigilanza evidenzia che i finanziamenti e/o anticipi concessi dagli intermediari a sostegno delle operazioni che beneficiano di misure fiscali sono segnalati in CR e in AnaCredit secondo i principi generali applicabili rispettivamente alle due rilevazioni.

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